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Incinta e disoccupata, spetta il congedo di maternità?

Incinta e disoccupata, spetta il congedo di maternità?

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatorio dal lavoro, previsto per le donne lavoratrici. E una donna incinta e disoccupata? Ha diritto al congedo di maternità? Che succede in caso di cassa integrazione, aspettativa o stato di disoccupazione? In dettaglio tutte le risposte.



Maternità e lavoro: il nostro ordinamento regola i diritti delle mamme lavoratrici attraverso il congedo di maternità. Le donne che lavorano usufruiscono di un periodo retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro durante gli ultimi 2 mesi della gravidanza e per i 3 mesi successivi al parto. Ma che succede se una donna è incinta e disoccupata? Ci sono dei diritti o delle indennità? La risposta è si, vediamo quali.

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Cassa integrazione, aspettativa e disoccupazione: quali sono le differenze?

Essere incinta e disoccupata può sicuramente creare delle ansie: ci sono però alcuni casi in cui alla lavoratrice incinta e disoccupata spetta qualcosa, anche se il rapporto di lavoro è già cessato o sospeso. In caso di:

  • cassa integrazione, o di altra integrazione salariale, si ha diritto lo stesso al congedo di maternità purchè tra l'inizio della sospensione e l'inizio della maternità non siano passati più di 60 giorni;
  • aspettativa non retribuita per motivi personali, si ha diritto ugualmente al congedo di maternità. Anche in questo caso non devono essere passati più di 60 giorni tra l'inizio dell'aspettativa e l'inizio della maternità.
  • disoccupazione, spetta il congedo di maternità purché tra l'inizio dello stato di disoccupazione e del periodo di astensione dal lavoro non siano decorsi più di 60 giorni.

Tra l'inizio dello stato di disoccupazione e l'astensione per maternità possono anche passare più di 60 giorni; in questi casi:

  • se la lavoratrice incinta e disoccupata percepisce l'indennità di disoccupazione Naspi, questa viene sostituita dal congedo di maternità;
  • se non viene percepita alcuna indennità di disoccupazione, per usufruire del congedo di maternità retribuita non devono passare più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro e devono risultare versati o dovuti nel biennio precedente almeno 26 contributi settimanali nell'assicurazione di maternità.

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Disoccupazione da licenziamento: quali sono le caratteristiche?

Può capitare di perdere il lavoro non solo per la scadenza naturale del contratto, ma anche a causa della chiusura dell'azienda per cui si lavora o in seguito ad un vero e proprio licenziamento. Anche qui spetta il congedo di maternità alla donna incinta e disoccupata e precisamente in caso:

  • di licenziamento per cessazione dell'attività aziendale;
  • di ultimazione dell'attività lavorativa per la quale la lavoratrice è stata assunta;
  • di scadenza del contratto di lavoro a termine;
  • di licenziamento per giusta causa della lavoratrice.

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Quanto spetta?

Nel periodo di congedo di maternità obbligatorio, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità economica pari all'80% della retribuzione giornaliera, calcolata sulla base dello stipendio percepito nell'ultima busta paga, prima dell'inizio del congedo di maternità.
Di regola, il congedo di maternità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro il quale, successivamente, otterrà il rimborso da parte dell'Inps. Nel caso di una donna incinta e disoccupata, il contributo verrà erogato direttamente dall'Inps.

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