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Congedo di maternità: le novità della circolare INPS

Congedo di maternità: le novità della circolare INPS

Recentemente l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha emanato una nuova circolare che aggiunge un'interessante novità per tutte le mamme che vogliono godere del diritto alla maternità ma secondo tempi e modalità differenti da quelli tradizionali.



Se sei una mamma e lavori, l’Inps per te ha buone notizie. Secondo una recente circolare datata 12 dicembre 2019 numero 148, puoi godere interamente del congedo di maternità dopo il parto. Si tratta di una novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2019. Qui vengono disciplinate tutte le possibilità di usufruire del congedo di maternità ma anche di paternità. Vediamo quali sono i requisiti per poter accedere a questo vantaggio.

Cos’è il congedo di maternità?

Sappiamo che il congedo di maternità è il periodo obbligatorio di astensione dal lavoro in seguito al parto. Si tratta di un diritto riconosciuto alle lavoratrici sia dipendenti che autonome, durante la gravidanza e dopo il parto. È un vero e proprio diritto indisponibile al quale nessuna lavoratrice potrà rinunciare. La retribuzione corrisponde all'80% della retribuzione percepita normalmente.

Il congedo è obbligatorio e deve essere riconosciuto nell’arco dei cinque mesi pre e post partum. È possibile anche dilazionare il congedo, dividendolo in questo modo: due mesi prima il parto e tre mesi dopo, oppure un mese prima e quattro mesi dopo il momento del parto.

La dipendente che sta portando avanti una gravidanza non può assolutamente rinunciare a tale opportunità. Se il medico lo garantisce però, è fruibile esclusivamente dopo il parto. La normativa prevista per il congedo di maternità è semplice. È necessario fare riferimento alla tipologia di lavoro svolto per capire come gestirlo al meglio.

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Il congedo per le lavoratrici dipendenti in cosa consiste?

Come abbiamo già anticipato, il congedo di maternità spetta alle lavoratrici dipendenti assicurate dall’ente previdenziale in questione. Si intendono facenti parte di tale categoria anche le operaie, stagiste, dirigenti e impiegate. È necessario che il rapporto di lavoro sia iniziato prima della gravidanza.

Il congedo di maternità spetta anche a chi è disoccupato o risulta sospeso. In tal caso è bene far riferimento all’articolo 24 del Testo Unico per poter chiarificare le modalità di accesso. Sono comprese anche le lavoratrici a domicilio, chi lavora nel settore della pubblica utilità o svolge lavori socialmente utili o lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato. Queste ultime devono possedere la qualità di bracciante ed essere iscritte agli elenchi nominativi annuali per più di cinquanta giornate lavorative.

Si ammettono le lavoratrici addette all’assistenza familiare, come colf e badanti, a patto che abbiano versato almeno ventisei contributi settimanali nell’anno precedente all’inizio del congedo. In ultimo, anche le lavoratrici assicurate ex IPSEMA possono usufruire del congedo di maternità.

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Il frazionamento del congedo di maternità, come avviene?

Il congedo ha la durata di cinque mesi ma è frazionabile in base alle esigenze della mamma, futura e non. Si può scegliere di usufruire del congedo due mesi prima dalla data del parto presunta, mentre gli altri tre sono fruibili alla nascita.

L’altra alternativa prevede un mese precedente al parto, con quattro post partum. In tal caso la lavoratrice dovrà svolgere le sue mansioni fino all’ottavo mese di gravidanza, previa consegna del certificato medico rilasciato dal medico aziendale o dal suo ginecologo.

Congedo prima o dopo il parto?

Il congedo può essere rilasciato anche dopo il parto per la durata totale di cinque mesi. Si chiama maternità posticipata ed è la novità introdotta dalla Legge di Bilancio. Si concede di utilizzare il congedo per passare più tempo con il neonato. È necessario il parere dello specialista del Servizio Sanitario Nazionale che si occupa della salute nei luoghi di lavoro. Va certificato che la gestante e il nascituro non corrono pericoli durante lo svolgimento delle mansioni lavorative. La circolare Inps numero 148 garantisce tutte le informazioni relative a tale eventualità, disciplinando anche il congedo nel caso in cui sia il padre a richiederlo.

Quando è possibile richiedere la maternità posticipata?

Nello specifico, chi richiederà la maternità posticipata dovrà attestare che non esistono patologie rischiose per la mamma e per il figlio. Le mansioni svolte non devono essere pregiudizievoli per i due soggetti in questione, il luogo di lavoro deve essere facilmente raggiungibile e in ultimo, la Direzione provinciale del lavoro non deve aver emesso un provvedimento che interdica anticipatamente la mamma dal luogo di lavoro.

Se ricorrono tali condizioni la mamma non dovrà lavorare per cinque mesi ma potrà gestirli lei. È importante ricordare, però, che la domanda per avere il congedo di maternità va presentata al settimo mese di gravidanza.

Le eccezioni sulla durata?

Questa è la prassi ma vi sono casi eccezionali in cui la durata del congedo può variare. Si tratta di casi in cui vi è una gravidanza a rischio, parto prematuro, interruzione di gravidanza dopo centottanta giorni dal suo inizio. Il congedo vale anche nel caso delle adozioni, poiché è necessario che il nuovo arrivato in famiglia possa ambientarsi e che i genitori siano in grado in termini di tempo e tranquillità, di occuparsi di tutte le pratiche spesso lunghe.

Non è prevista alcuna agevolazione per chi partorisce gemelli. Il congedo di maternità non può variare ma resta sempre della durata di cinque mesi.

I chiarimenti della circolare Inps

L’Inps ha chiarito alcuni aspetti relativi al prolungamento del congedo. Questo potrà avverarsi se il parto viene anticipato di oltre due mesi. Alla lavoratrice spetteranno due mesi in più di congedo. Se il parto è fortemente prematuro, la riforma stabilisce che è possibile aggiungere tre mesi dopo il parto, calcolati dalla data del parto prematuro e quella presunta originariamente. La durata quindi, sarà superiore rispetto ai normali cinque mesi garantiti.

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