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Il DURF: che cos’è, a cosa serve e come richiederlo

Il DURF: che cos’è, a cosa serve e come richiederlo

Il DURF è una delle novità sul tema degli appalti: documento fondamentale che attesta la regolarità fiscale di imprese coinvolte in lavori superiori a 200.000 euro. Cosa certifica? Quali informazioni fornisce? Quali sono le alternative al DURF? Come richiederlo? Chi è obbligato a presentarlo?



Con i cambiamenti in arrivo sulla regolamentazione degli appalti, il DURF rappresenta la prima importante novità. Meno noto del DURC, con cui spesso viene confuso, il DURF certifica la regolarità dei pagamenti fiscale di ogni impresa.

Che cos’è il DURF?

È una certificazione fiscale emessa dall’Agenzia delle Entrate, molto simile al DURC ma relativo alla regolarità dei pagamenti fiscali. Serve per garantire che in caso di appalti per importi superiori a 200.000, le imprese coinvolte (committenti, appaltatrici, subappaltatrici) sono in regola con i pagamenti delle tasse.

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A cosa si applica?

Agli appalti e ai subappalti di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000.

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Quali sono gli obblighi per il committente?

L’obbligo è di richiedere alle imprese affidatarie, appaltatrici ma anche subappaltatrici, copia dei pagamenti effettuati relativi al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice per i lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto.

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Quali sono gli obblighi per l’impresa affidataria?

Per le imprese appaltatrici e, nel caso, subappaltatrici, l’obbligo è di trasmettere entro 5 giorni lavorativi successivi al termine di pagamento, i seguenti documenti:

  1. I modelli F24 relativi al versamento delle ritenute;
  2. L’elenco di tutti i lavoratori con il dettaglio del loro codice fiscale, le ore lavorate, la contribuzione e le ritenute fiscali, in riferimento al mese precedente di lavoro.

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Cosa cambia nel caso di impresa subappaltatrice?

Esattamente tutto come spiegato, con la differenza che la comunicazione dei documenti dovrà raggiungere sia il committente che l’impresa appaltatrice.

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È vero che esiste un’alternativa ai documenti sopra elencati?

Si, in alternativa l’impresa appaltatrice può comunicare al committente, allegando il certificato fornito dall’Agenzia dell’Entrate, la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente alla scadenza prevista per le ritenute, i seguenti requisiti:

  1. Essere in attività da almeno 3 anni;
  2. Essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  3. Aver eseguito, nell’ultimo triennio, versamenti fiscali non inferiori al 10% dei ricavi;
  4. Non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Come si richiede il certificato?

Presso l’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica a mezzo PEC. Nel caso di grandi contribuenti, la richiesta va inoltrata alla Direzione regionale competente. I certificati hanno validità 4 mesi e sono disponibili dal terzo giorno lavorativo di ogni mese.

È vero che il DURF è disponibile nel cassetto fiscale?

Si, è vero. Inoltre dovrebbe essere integrata una procedura che consentirà di richiederlo e ottenerlo in maniera automatica.

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