La multiproprietà immobiliare è diventata una scelta sempre più frequente, in particolare tra le giovani coppie o famiglie che intendono investire parte dei loro risparmi in appartamenti per le vacanze, laddove è impossibile accollarsi l’intera spesa.
La multiproprietà immobiliare, in sintesi, non è altro che l’acquisto di una specifica quota di un immobile, che può essere un appartamento in città, una casa al mare oppure in campagna, a fronte del pagamento di una porzione del totale dovuto, in collaborazione con altre persone che partecipano all’acquisto del medesimo immobile. Con l’immobile si acquista anche il diritto perpetuo e imprescrittibile all’uso pieno ed esclusivo dell’alloggio in un periodo predeterminato dell’anno.
La multiproprietà è normata dal Decreto Legislativo 79/2011. Tale norme agisce sui contratti di multiproprietà di durata di minimo 1 anno e che abbiano a oggetto non solo beni immobili ma anche beni mobili adibiti ad alloggi.
In particolare, il decreto regola il diritto di recesso. Questo, di norma, è fissato a 14 giorni a partire dal momento in cui il contratto è stato firmato ma vi sono casi in cui il diritto di recesso può essere esercitato per un tempo molto più lungo.
Se, esempio, il consumatore non riceve un apposito formulario, che dev’essere slegato dal restante contratto, che spiega come esercitare il proprio diritto di recesso, allora questo può essere esteso fino a un anno e 14 giorni dalla firma sul contratto, oppure fino a 3 mesi e 14 giorni da contare a partire dal momento in cui la documentazione viene fornita, anche se in ritardo.
Vale ricordare che qualora ci si avvalga del diritto di recesso, il consumatore non deve sostenere alcuna spesa, non ci sono penalità da pagare e nemmeno gli verrà addebitato nulla di quanto inizialmente pattuito. Anzi, eventualmente gli verrà restituita eventuale caparra versata, se previsto nel contratto.
Far valere il diritto di recesso, comporta automaticamente la disdetta di tutti i contratti collegati a quello principale.
Benché possa accadere che al momento della stipula venga richiesto il versamento di un acconto, vale ricordare che la legge solitamente stabilisce il divieto di poter richiedere il versamento di acconti prima che sia finito il periodo utile a esercitare il diritto di recesso.
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