Negli ultimi anni il proliferare di bonus, sconti e agevolazioni messi in campo per favorire la ristrutturazione del patrimonio immobiliare ha offerto numerose opportunità di risparmio ma anche generato confusione dei cittadini, alle prese con una giungla di aliquote senza precedenti.
Sono veramente tanti i bonus messi in campo, a partire dall'Econbonus per arrivare al Bonus infissi o al famigerato Superbonus 110. In ragione di ciò, è importante fare chiarezza almeno su quei pochi punti fermi che sono trasversali ai differenti incentivi.
Il primo punto fermo è il credito d’imposta. Che sia pari al 50%, al 90% o al 110% come per il Superbonus, il credito d’imposta è lo strumento fiscalmente più utilizzato per alleggerire la spesa del contribuente italiano. Detto in altri termini, non è altro che uno sconto offerto sui lavori da svolgere, ma da recuperare nell’arco di 5 o 10 anni in sede di dichiarazione dei redditi.
Lo sconto in fattura, nonostante la terminologia possa confondere, non è altro che un modo diverso, e immediato, di recuperare il credito d’imposta cui si è poc’anzi accennato. Cioè, invece di recuperarlo tramite il fisco in 5 o 10 anni, può essere ceduto all’azienda costruttrice a fronte di un sconto immediato anche se di poco inferiore rispetto a quello che si otterrebbe spalmandolo su più anni.
Dopo numerosi chiarimenti, proprio in virtù della confusione generata, si è finalmente giunti a una maggiore certezza in materia di aliquota IVA da applicare ai diversi lavori. Si parta dal presupposto che l'agevolazione IVA prevede un'aliquota del 10% anziché del tradizionale 22%, ma solo in determinati casi. Innanzitutto è prevista l'IVA agevolata sempre e comunque nel caso di servizi. Per meglio capire: la manodopera che si occupa della ristrutturazione, oppure la consulenza dell'architetto, possono godere in entrambi i casi dell'IVA agevolata. Se invece si ha che fare con dei beni, allora l'IVA applicata è del 22%. Ma è sempre così? No, vi sono dei casi in cui anche i beni possono usufruire dell'IVA agevolata.
Sì, anche in questo caso è possibile usufruire dell'agevolazione al 10%. Del resto tieni conto che sui servizi in genere l'iva risulta agevolata. Dal momento che la consulenza è trasferimento di competente e conoscenze, ovvero non vi è uno scambio di beni, l'iva non può che avere un'aliquota del 10%.
Sì è vero anche questo aspetto. Nello specifico l'agevolazione spetta nel caso di acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr n. 380/2001.
Come accennato poc'anzi, vi sono dei casi in cui anche per i beni è possibile usufruire dell'agevolazione IVA, potendo pagare l'aliquota del 10% invece del 22%. A conti fatti, si parla di un risparmio di qualche centinaio di euro, una cifra che vale la pena un minimo di approfondimento attraverso un caso concreto. Poniamo che un contribuente voglia cambiare gli infissi della propria abitazione. È lecito che, ancora prima di avviare i lavori, voglia ottenere un preventivo che gli chiarisca l'IVA sui serramenti e su tutti gli altri beni e servizi necessari. La norma dice che l'IVA sui servizi è sempre al 10%, mentre che sui beni, come nel caso dei serramenti, l'IVA può essere agevolata al 10% soltanto se inseriti nel contratto di appalto e fino alla differenza tra il costo totale dell'appalto e il costo dei beni stessi: cioè, costo dell'appalto (beni+servizi) 10.000 euro, costo dei beni 6.000 euro, allora su 4.000 euro (dato dalla differenza tra 10.000 - 6.000) si applicherà l'IVA agevolata mentre sulla rimanente parte di 2.000 euro di beni si applicherà l'IVA al 22%.
Ai fini delle agevolazioni IVA la differenza è sostanziale. Se, infatti, nel caso delle ristrutturazioni l'IVA agevolata spetta soltanto per beni introdotti nell'appalto di lavoro (quindi si presume acquistati e forniti dalla ditta appaltatrice), nel caso di restauro e risanamento, l'aliquota al 10% spetta anche in caso di acquisti di eseguiti dal committente, quindi non solo per i beni acquistati dalla ditta.
L'espressione "beni finiti" è stata introdotta dall'Agenzia delle Entrate nella sua guida alle agevolazioni per restauri e ristrutturazioni. Si tratta di un concetto importante in quanto consente di usufruire di un'IVA agevolata. Nel caso di una ristrutturazione, l'aliquota al 10% viene fruita in relazione alla differenza esistente tra il costo complessivo dell'operazione e il costo dei beni utilizzati, come abbiamo accennato in precedenza. Nel caso di restauri e lavori di recupero edilizio, l'aliquota del 10% si applica su tutti i beni finiti a prescindere dal rapporto tra questi e l'ammontare complessivo dell'appalto. Per beni finiti si intendono quei beni che nonostante siano inseriti nella struttura, godono di propria autonomia:
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