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Sicurezza sul lavoro: articolo 36 e 37 del TUSSL

Sicurezza sul lavoro: articolo 36 e 37 del TUSSL

Il tema della sicurezza sul lavoro continua ad essere, purtroppo, centrale sulla maggior parte dei media nazionali, ogni giorno. Ancora troppo spesso siamo costretti a sentire di infortuni, quando va bene, e decessi sui luoghi di lavoro



Molto è stato fatto ma altrettanto resta da fare per garantire un lavoro in sicurezza. La politica è da almeno un decennio che studia soluzioni in grado di arginare un fenomeno che comunemente indichiamo con l’espressione “morti bianche”.

Questa volontà di arginare il problema, ha trovato una prima espressione nel 2008, con il Decreto Legislativo N. 81, meglio noto come il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Sostanzialmente si tratta, attualmente, del più importante punto di riferimento legislativo in materia di sicurezza sul lavoro, che fornisce indicazioni per le aziende che vogliono migliorare la condizione lavorativa dei propri dipendenti, assicurando degli ambienti di lavoro salutari, in cui la tutela della loro salute e sicurezza venga garantita ai massimi livelli. Per fare ciò, un ruolo centrale lo svolge la formazione, finalizzata a creare delle figure professionali di riferimento che, nel tempo, siano in grado di gestire autonomamente, e nel pieno rispetto del quadro legislativo, tutte le svariate situazioni oggetto di attenzione all’interno del Decreto del 2008.

Essere informati, e ricevere la giusta formazione è senza dubbio il prerequisito di base che dovrebbe servire come assunto in qualsiasi situazione si prenda in esame, a maggior ragione quando si tratta di argomenti quali la sicurezza sul lavoro e la prevenzione da incidenti, a volte anche fatali.

Da questo punto di vista, una particolare menzione va fatta per gli articoli 36 e 37 della sezione IV del Testo Unico, in quanto rappresentano un punto di riferimento essenziale sul tema formazione/informazione. Nello specifico, negli articoli citati si evidenzia come sia compito del datore di lavoro provvedere alla corretta informazione di ogni singolo lavoratore in merito ad alcune questioni fondamentali. Quali sono le questioni classificabili come fondamentali? Sono:

  1. I rischi che il lavoratore corre nell’esercizio della propria attività;
  2. Le procedure previste per il primo soccorso;
  3. Le procedure previste in caso di evacuazione, per via di eventi quali incendi o altre catastrofi non prevedibili;
  4. Quali sono i rischi che il lavoratore corre nell’utilizzo di particolari sostanze pericolose connesse all’esercizio della propria attività;
  5. Informare su quali siano le figure responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e sicurezza, dando evidenza di tutti i nominativi, compreso quello del medico competente.

Se l’Articolo 36 stabilisce in maniera inequivocabile quali siano gli obblighi di legge per il datore di lavoro in termini di informazione, l’Articolo 37 si concentra sulla formazione. Secondo quanto stabilito nel presente articolo, la formazione deve essere garantita dal datore di lavoro a tutti i propri dipendenti, a prescindere da diverse condizioni, come di seguito elencate:

  1. Dalla tipologia di azienda, sia essa privata o pubblica;
  2. Dal settore di riferimento;
  3. Dal tipo di contratto;
  4. Dal tipo di lavoratore, se subordinato e autonomo;

A questo si aggiunge l’obbligo per il datore di svolgere una valutazione dei rischi connessi alla propria azienda, facendosi garante della modalità e della qualità della formazione fornita, misurata sulle reali esigenze di ciascun lavoratore.

L’ultimo obbligo a carico del datore, è quello di provvedere a nominare una figura responsabile della sicurezza sul lavoro in azienda. Tale figura prende il nome di Responsabile di Servizio Prevenzione e Protezione, meglio noto con il più semplice acronimo di RSPP.

Ma come viene nominato tale responsabile? Quali sono i requisiti che deve possedere? Questi e altri quesiti sono affrontati all’interno del Decreto N. 81 del 2008. Nonostante al datore di lavoro sia lasciata una certa libertà di movimento, il decreto stabilisce che è necessario che l’RSPP possegga capacità e competenze adeguate ai potenziali rischi che sarà possibile incontrare in azienda, competenze che lo mettano in condizione di saper gestire eventuali situazioni di emergenza ma soprattutto che lo rendano idoneo a definire un adeguato piano di prevenzione e protezione dai rischi.

Il datore di lavoro può essere anche responsabile della sicurezza? Sì, è possibile, ad esempio con aziende che a seconda del settore non superino un certo numero di lavoratori.

In ogni caso, a prescindere da chi ricopre il ruolo, il datore deve comunque assicurargli un’adeguata a specifica formazione, perché sarà proprio questa formazione ad assicurargli, come si evince dal Decreto, tutte le specifiche competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dai rischi che gravano sul luogo di lavoro.

La formazione dunque come principio fondamentale e fondante per una corretta gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro. Non è un caso, allora, che l’Articolo 37 si sofferma sul tema dell’aggiornamento, esplicitando come sia obbligo del datore garantire un aggiornamento periodico, quantificato nell’ordine di ogni 5 anni. I motivi sono molteplici:

  1. L’azienda tende a modificare i suoi processi produttivi, modificando così la mappa dei rischi;
  2. Vi sono gli adeguamenti normativi a livello nazionale e comunitario;
  3. Motivi personali come esigenza di ripassare le competenze acquisite durante il primo ciclo di formazione.

Oggi nessuna azienda può più permettersi di non osservare ciò che la legge stabilisce con estrema chiarezza di intenti, grazie ad una normativa che non lascia adito a dubbi e che anzi si è stata ancora di più esplicitata  dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

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