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La convivenza di fatto: cosa dice la legge

La convivenza di fatto: cosa dice la legge

Tutti i requisiti e alcuni diritti previsti per la cosiddetta "convivenza di fatto": ecco la disciplina prevista per tutte quelle coppie conviventi che non manifestano nessuna volontà di formalizzare o disciplinare il proprio rapporto affettivo attraverso l'istituto del matrimonio



La legge definisce conviventi di fatto due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

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Quali sono i requisiti?

Perchè si possa parlare di Convivenza di fatto, è necessario che sussistano i seguenti requisiti:

  1. i conviventi devono essere due persone: possono essere un uomo e una donna, oppure due uomini o due donne;
  2. devono essere maggiorenni;
  3. devono essere unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  4. non devono essere vincolate da (pregressi) rapporti di matrimonio o unione civile;
  5. non devono essere vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
  6. devono coabitare e avere dimora abituale nello stesso comune.

Se in possesso di questi requisiti, la coppia può recarsi in Comune e registrare la convivenza, affinché risulti in un normale certificato di stato di famiglia, al pari delle coppie sposate. Contrariamente al matrimonio, però, non si instaura nessun regime patrimoniale.

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Quali sono i diritti delle coppie conviventi?

I diritti riconosciuti alle coppie conviventi, che possiedono i requisiti sopra indicati, sono:

  • in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali previste per i coniugi e i familiari;
  • ciascun convivente di fatto può designare l'altro, in forma scritta o alla presenza di un testimone, quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute o in caso di morte, per l'eventuale donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  • nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di case popolari, di tale titolo di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto;
  • il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata;
  • in caso di morte del convivente di fatto, causata da un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite, si applicano gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
  • i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, tramite atto pubblico o scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

Tra i componenti di una convivenza di fatto, registrata o meno, non nasce alcun diritto all'eredità: né alla quota di legittima, né alla chiamata ereditaria (qualora non vi sia testamento).

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