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Unioni civili: facciamo chiarezza

Unioni civili: facciamo chiarezza

L'istituto delle Unioni Civili è disciplinato dalla Legge Cirinnà: spesso si fa confusione tra unione civile e matrimonio civile, ma sono due istituti giuridici completamente differenti. Le unioni civili, infatti, riguardano solamente le coppie formate da persone dello stesso sesso.



Spesso si crea confusione quando si parla di unione civile, poiché si tende a confonderla con il matrimonio civile.

Le unioni civili sono regolamentate dalla recente Legge Cirinnà (L. 20 maggio 2016 n° 76) e riguardano esclusivamente l'unione di due persone maggiorenni e dello stesso sesso. L'unione civile, quindi, non riguarda le coppie eterosessuali.

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Come si costituisce un'unione civile?

Per costituire un'unione civile è necessario che le due persone maggiorenni dello stesso sesso facciano una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni (art. 1 c. 2 L. Unioni Civili). Poichè la legge è silente, la scelta dell'ufficiale competente è lasciata alla libertà delle parti.
L'unione civile è certificata dal documento attestante la costituzione dell'unione (art. 1 c. 9 L. Unioni Civili). Le parti in tale documento devono indicare:

  • i dati anagrafici;
  • il loro regime patrimoniale: in questa sede è possibile optare per la separazione dei beni, se nulla è indicato si applica il regime della comunione legale dei beni;
  • la residenza comune.

La legge precisa che nella dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. Una volta costituita l'unione civile, gli effetti che si producono sono in parte analoghi a quelli che si determinano in capo ai coniugi nel matrimonio.
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Quali sono le cause di nullità dell'unione civile?

Le principali cause che impediscono la costituzione di una unione civile sono rappresentate da:

  • Precedente matrimonio o unione civile: la persona legata da un precedente vincolo matrimoniale o da una precedente unione civile non può costituire l'unione civile, a pena di nullità.
  • Interdizione: la persona interdetta per infermità di mente non può contrarre un'unione civile, a pena di nullità.
  • Rapporti di parentela: non possono costituire l'unione civile, a pena di nullità, i soggetti legati dai seguenti rapporti:
    gli ascendenti e i discendenti in linea retta, i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini, lo zio e il nipote e la zia e la nipote, gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili; gli affini in linea collaterale in secondo grado; l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti, i figli adottivi della stessa persona, l'adottato e i figli dell'adottante, l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
  • Condanne: la persona condannata in via definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di un soggetto coniugato o unito civilmente con una persona non può costituire una unione civile con quest'ultima persona, a pena di nullità.

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