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La successione: apertura, accettazione o rinuncia dell'eredità

La successione: apertura, accettazione o rinuncia dell

La successione disciplina la destinazione del patrimonio del defunto individuando coloro che hanno diritto a diventarne titolari: la successione avviene con o senza un testamento scritto e l'eredità può essere accettata subito, con beneficio d'inventario oppure può essere rifiutata.



Quando una persona viene a mancare, l'ordinamento disciplina la destinazione del suo patrimonio e dei suoi diritti reali a partire dal momento successivo la sua morte. L'istituto giuridico previsto si chiama successione; non sono importanti le dimensioni del patrimonio, né è fondamentale la presenza di un testamento scritto. Il codice civile disciplina in ogni caso le successioni mortis causa, individuando i soggetti interessati e direttamente coinvolti.

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Successione: che cos'è l'apertura?

Affinchè si apra la successione è necessario che si verifichi la morte di una persona fisica: poichè il patrimonio del defunto rimane senza titolari, l'ordinamento individua coloro che hanno diritto a diventare titolari dei diritti e degli obblighi che facevano capo alla persona deceduta. In questa fase avviene:

  • la vocazione, cioè la "chiamata" all'eredità degli aventi diritto, che può avvenire per testamento o per legge;
  • la delazione, cioè l'offerta del patrimonio ereditario al successore, che può accettare o rifiutare l'eredità.

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Successione: chi sono i soggetti coinvolti?

Una volta avvenuta l'apertura della successione, possono essere coinvolti diversi soggetti; questi, a seconda della loro posizione, possono distinguersi in due categorie:

  • l'erede, cioè colui che subentra, in tutto o pro quota, nella titolarità dell'intero patrimonio del defunto, senza distinzione di beni mobili, immobili, diritti reali, attività o passività: ecco perché l'eredità non si acquista automaticamente, ma può essere accettata o rifiutata, oppure può essere accettata con beneficio d'inventario;
  • il legatario, cioè colui al quale sono lasciati tramite un testamento uno o più specifici beni, e non una quota di eredità; il legatario non entra a far parte della comunione ereditaria, non partecipa alla divisione ereditaria né risponde dei debiti ereditari.

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Successione: accettazione o rinuncia dell'eredità?

La successione ha efficacia solamente attraverso l'accettazione dell'eredità, che può avvenire in due modi:

  • pura e semplice: il patrimonio del defunto e quello dell'erede diventano un unico patrimonio. In questo caso si parla di "confusione dei patrimoni";
  • con beneficio d'inventario: l'erede impedisce la confusione tra i patrimoni per limitare eventuali ripercussioni negative al solo patrimonio del defunto, nel caso in cui le passività superino le attività.

Il termine entro il quale va fatto l'inventario varia a seconda dei casi: se il soggetto chiamato all'eredità si trova nel possesso dei beni ereditari, l'inventario va fatto entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione; entro i successivi 40 giorni è necessario decidere se accettare o meno l'eredità. Se invece il soggetto chiamato all'eredità non è in possesso di alcun bene ereditario, si distinguono 3 casi:

  • il chiamato all'eredità fa prima la dichiarazione di accettazione, entro il termine di decadenza di 10 anni, e poi l'inventario entro i tre mesi successivi;
  • il chiamato all'eredità fa prima l'inventario dei beni e poi la dichiarazione di accettazione o di rinuncia nei 40 giorni successivi;
  • se un giudice ha fissato un termine giudiziale per l'accettazione da parte del chiamato all'eredità, il chiamato deve fare l'inventario entro tale termine.

Se invece chi viene chiamato in sede di successione dichiara di non voler acquisire l'eredità, egli rimane estraneo alla successione: non acquisirà alcun bene dell'eredità né potrà essere chiamato in causa per eventuali debiti lasciati dal defunto. La rinuncia è revocabile entro 10 anni.

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