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Esterometro 2019, il nuovo spesometro per le operazioni con l'estero

Esterometro 2019, il nuovo spesometro per le operazioni con l

Con l’avvento della fattura elettronica, dal 2019 prende il via un nuovo spesometro mensile per le operazioni con l’estero: vediamo cos'è e come funziona il c.d. "Esterometro", chi sono i soggetti obbligati e i soggetti esclusi, scadenze ed eventuali sanzioni.



A partire dal 1 gennaio 2019, gli adempimenti ai fini IVA riguardanti le operazioni con l'estero dovranno interfacciarsi con la fatturazione elettronica, che diverrà obbligatoria in Italia per le operazioni in ambito B2B. Il nuovo adempimento per comunicare le operazioni effettuate da e verso operatori non residenti è il c.d. "Esterometro", di fatto un nuovo modello Intrastat. L'Esterometro 2019 non è un adempimento obbligatorio, ma solo facoltativo. Infatti, le fatture trasmesse o ricevute elettronicamente verso e da operatori esteri esonerano dall'obbligo di invio dell'Esterometro medesimo. Vediamo meglio nel dettaglio cos'è e come funziona l'Esterometro.

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Esterometro, che cos'è?

L'Esterometro 2019 è la nuova modalità di comunicazione telematica delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Le operazioni da comunicare sono:

  • fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
  • fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
  • fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c'è una bolletta doganale;
  • autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
  • autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.

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Esterometro: soggetti obbligati e soggetti esclusi, chi sono?

I soggetti obbligati a comunicare le operazioni transfrontaliere sono tutti gli operatori IVA che cedono beni o prestano servizi da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. I soggetti esclusi, che peraltro sono gli stessi che sono esonerati dall'obbligo di emettere fatturazione elettronica, sono:

  • coloro che applicano il regime forfettario;
  • coloro che applicano il regime di vantaggio;
  • il regime speciale degli agricoltori.

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Esterometro, scadenza e sanzioni: cosa dice la legge?

La trasmissione telematica dell'Esterometro 2019 deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso: la prima scadenza del 2019, quindi, è il 28 febbraio per le operazioni di gennaio.
In caso di mancata comunicazione dell'Esterometro sono previste sanzioni di:

  • 2 euro per ogni fattura, fino ad un massimo di 1.000 euro a trimestre, in caso di errori o di mancato invio dei dati;
  • 1 euro per ogni fattura, fino ad un massimo di 500 euro a trimestre, se la comunicazione avviene entro i successivi 15 giorni alla scadenza.

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