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Decreto Direzione Lavori: il testo in Gazzetta Ufficiale

Decreto Direzione Lavori: il testo in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2018 è stato pubblicato il Decreto Direzione Lavori, colmando così il vuoto riguardante la fase di esecuzione dei lavori, creatosi dopo l'entrata in vigore del Codice degli Appalti: l'entrata in vigore del provvedimento è fissata per il 30 maggio.



Al termine di un lungo iter, che ha visto coinvolti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Consiglio di Stato e Autorità, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle infrastrutture n. 49/2018 che individua le modalità con cui il direttore dei lavori deve effettuare le attività che gli vengono affidate.
Il testo dovrebbe iniziare ad essere applicato ai contratti di appalto stipulati con bandi pubblicati dal 30 maggio.

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Cosa cambia per la nomina del Direttore dei lavori?

Scompaiono le regole per la nomina del direttore dei lavori, disciplinata quindi solo dalle norme del Codice; la direzione dei lavori, quando non può essere espletata dalla stazione appaltante, è affidata:

  • ad altre Pa;
  • al progettista incaricato;
  • ad altri soggetti scelti con una gara secondo le disposizioni riguardanti gli affidamenti degli incarichi di progettazione. 

Il conferimento dell’incarico deve avvenire tramite un bando pubblico; nel caso in cui, invece, l'incarico è di importo pari o inferiore a 40 mila euro, si fa ricorso all'affidamento diretto.

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Quali sono i requisiti del Direttore dei Lavori?

L'incarico di Direttore dei Lavori deve essere svolto da professionisti:

  • iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;
  • in possesso dei requisiti indicati all’articolo 80 del Dlgs n. 50/2016;
  • in possesso dei indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

Sono state cancellate le indicazioni relative ai requisiti di non-compatibilità. Questo aspetto, ora assorbito dalla regola generale dell'art. 42 del Codice degli Appalti, prevedeva che il direttore dei lavori non poteva accettare nuovi incarichi professionali, da parte dell'esecutore, dall'aggiudicazione fino al collaudo. Doveva inoltre segnalare all'amministrazione, non appena conosciuta l'identità dell'affidatario, l'esistenza di eventuali rapporti, per valutare eventuali conflitti di interesse.
Rimane valida, invece, la regola secondo la quale gli ex dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per una Pubblica amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale per conto dei soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica amministrazione svolta con questi poteri.

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In che rapporto sono il Direttore Lavori e il Responsabile del procedimento?

L'articolo 2 del decreto ministeriale disciplina i rapporti del Direttore Lavori con il Responsabile del procedimento, principale interlocutore sul versante pubblico, e con le altre figure che entrano in gioco nella fase esecutiva del contratto. Il Direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio in base alle quali il Responsabile del procedimento:

  • dà le indicazioni per garantire la regolarità dei lavori;
  • fissa l'ordine da seguire nella loro esecuzione;
  • stabilisce la periodicità con cui il Direttore dei lavori deve fare rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento dei lavori.

Il direttore dei lavori emana gli ordini di servizio all'esecutore sugli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Pur nel rispetto delle disposizioni di servizio del Rup, il direttore dei lavori è autonomo rispetto al controllo tecnico, contabile e amministrativo del contratto, visto che questo è il compito principale che gli viene assegnato dal Codice.

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Che cos'è l'ordine di servizio?

L'Ordine di servizio è l'atto mediante il quale il Rup e il direttore dei lavori impartiscono all'esecutore le disposizioni e le istruzioni operative per l'esecuzione delle prestazioni. Gli Ordini di servizio devono contenere le motivazioni con le ragioni tecniche e le finalità perseguite, in base all'ordine sul giornale dei lavori, con le modalità elettroniche contemplate dallo stesso decreto in materia di contabilità. Gli ordini di servizio saranno in forma scritta e dovranno essere restituiti firmati dall'appaltatore per avvenuta conoscenza.
L'esecutore, analogamente a quanto accadeva in precedenza, deve uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, anche se può iscrivere riserve. A proposito di riserve, questa disciplina sarà affidata alle stazioni appaltanti. Non è stata infatti ripresa la parte finale dell’articolo 152, comma 3, del Dpr n. 207/2010, che stabiliva che le riserve devono essere iscritte nel registro di contabilità quando veniva posta la firma successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

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