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Titolare effettivo e antiriciclaggio: trasparenza assoluta

Titolare effettivo e antiriciclaggio: trasparenza assoluta

Lo stabilisce la quinta direttiva europea antiriciclaggio: dovrà essere sempre possibile poter identificare i titolari effettivi di aziende e società, anche se controllate tramite trust o società fiduciarie. Stop all'anonimato anche per chi utilizza criptovalute.



Totale trasparenza delle aziende, dei patrimoni e dei loro titolari effettivi. In questa direzione procede la direttiva antiriciclaggio approvata dal Parlamento Europeo lo scorso 19 aprile: sarà obbligatorio comunicare al Registro delle Imprese il titolare effettivo di un'azienda o di un'impresa, magari gestita da una fiduciaria o da un trust. Il registro dei titolari effettivi potrà essere liberamente accessibile da chiunque voglia individuare i beneficiari di società e trust.

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Quali le informazioni "trasparenti"?

Obiettivo della direttiva europea è quello di risalire sempre alla persona fisica cui, in ultima istanza, appartiene la proprietà diretta o indiretta di una società o di un ente. Si tratta di un ulteriore colpo alla possibilità di rendere occulti certi patrimoni o nasconderli e schermarli tramite la gestione di una fiduciaria; dopo l'abolizione del segreto bancario e lo scambio di informazioni tra amministrazioni bancarie, ecco un altro passo nella guerra al riciclaggio di denaro.

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Chi è il "titolare effettivo"?

In una società di capitali, il titolare effettivo viene individuato in base alla titolarità di una partecipazione pari o superiore al 25% del capitale, detenuta:

  • direttamente, da una persona fisica;
  • indirettamente, per interposta persona, tramite società controllate o fiduciarie.

Vengono osservate, inoltre, le persone fisiche che:

  • abbiano la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  • posseggano il controllo di voti sufficienti per avere un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
  • contrattualmente, possano esercitare un'influenza dominante.

Nelle persone giuridiche private, la titolarità effettiva dell'ente può essere individuata:

  • nei fondatori;
  • nei beneficiari;
  • nei titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

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Chi può accedere alle informazioni?

La platea dei soggetti legittimati ad accedere a queste informazioni è piuttosto ampia:

  • Ministero dell'economia e delle Finanze, Autorità di vigilanza di settore, Direzione Investigativa Antimafia e Guardia di Finanza;
  • autorità giudiziaria;
  • autorità anti evasione fiscale;
  • soggetti che adempiono all'adeguata verifica della clientela;
  • soggetti privati che siano in possesso di un legittimo interesse.

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Cosa cambia con le valute virtuali, criptovalute e carte prepagate?

Con la recente diffusione delle valute virtuali e delle criptovalute, sono stati individuati due soggetti che devono sottostare alle direttive europee:

  • le piattaforme di cambio di valute virtuali (exchanger);
  • i prestatori di portafoglio digitale (custodial wallet).

Le autorità competenti dovranno essere sempre in grado di monitorare l'uso delle valute virtuali, grazie alla attiva collaborazione dei soggetti obbligati, la cui clientela dovrà sempre essere identificabile ed individuabile.

Per ciò che riguarda le carte prepagate, sono state abbassate le soglie per le quali sono previste l'identificazione dei titolari e l'adeguata verifica della clientela:

  • da 250 a 150 euro come massimale mensile per le operazioni;
  • da 100 a 50 euro prelevabili in contanti;
  • pagamenti a distanza superiori a 50 euro.

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