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Fallimento: quali effetti sul patrimonio del fallito?

Fallimento: quali effetti sul patrimonio del fallito?

Fare impresa non è un gioco. Se l’azienda gode di ottima salute non c’è nulla di cui preoccuparsi ma prima di intraprendere la carriera di imprenditore bisogna conoscere anche i rischi a cui si va incontro, soprattutto di fronte ad un fallimento.



Il fallimento è qualcosa che non si augura a nessun imprenditore, perché vorremmo che ogni impresa goda di ottima salute, tale da garantire il successo dell’imprenditore e di tutti i suoi collaboratori. Tuttavia non è raro imbattersi in imprenditori improvvisati, che non hanno la giusta consapevolezza sui rischi che gravano sulla propria persona quando le cose si mettono male.

Avere consapevolezza del percorso che si sta intraprendendo è il primo passo per la carriera di imprenditore, ed è da questa motivazione che nasce l’articolo di oggi che illustra gli effetti che si generano sul patrimonio dell’imprenditore all’indomani di una sentenza di fallimento.

La decorrenza degli effetti sul patrimonio del fallito?

È bene sapere, innanzitutto, che in seguito ad una dichiarazione di fallimento, il patrimonio del fallito viene sostanzialmente congelato. Preferiamo parlare di “fallito” perché più generico, in quanto abbraccia non solo l’imprenditore individuale ma anche la società o l’ente.

Conoscere la decorrenza degli effetti è molto importante perché dà la certezza del momento in cui il fallito perde il possesso del suo patrimonio, ed è importante anche rispetto ad eventuali terzi che dovessero entrare in contatto con il fallito stesso. Per questo motivo si individuano 2 diversi momenti da considerare:

  1. Per il fallito, la data è quella che si ottiene al momento del deposito della sentenza di fallimento presso la cancelleria del tribunale;
  2. Per i terzi, invece, la data è quella dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Spossessamento del patrimonio

Ma cosa succede al fallito, dal momento in cui viene depositata la sentenza di fallimento? Tecnicamente si parla di spossessamento, ovvero il fallito non perde la proprietà sui propri beni o diritti, di cui resta titolare fino alla vendita fallimentare, ma ne perde l’amministrazione e la disponibilità. Questo avviene a tutela dei creditori, visto che il patrimonio del fallito, se presente, verrà utilizzato proprio per liquidare tutti coloro, aziende e privati, che vantano un credito nei suoi confronti.

Ma in cosa consiste il patrimonio che sarà oggetto di spossessamento?

I beni su cui il fallito perde il possesso?

Una volta che viene dichiarato il fallimento, vi sono dei beni che saranno sottoposti a spossessamento ed altri che invece saranno immuni. Tra quelli soggetti a spossessamento vi sono:

  1. I beni materiali, sia mobili che immobili;
  2. I crediti, anche se inesigibili;
  3. La facoltà di acquistare beni o diritti, come accettare eredità o donazioni;
  4. Le attività;
  5. I rapporti giuridici;
  6. Altre azioni esperibili, ad esempio impugnazione di atti, risoluzione di contratti, risarcimento danni, etc.

Ovviamente tra i beni mobili vi è il denaro, tant’è che il fallito dovrà consegnare il denaro contante ed eventuali cambiali o altri titoli esigibili anche se scaduti.

I beni esclusi dallo spossessamento?

La legge sul fallimento stabilisce in maniera chiara anche quali sono i beni che non possono essere soggetti a spossessamento. Tra questi figurano i beni e diritti di natura strettamente personale, lo stipendio, la pensione o il salario entro certi limiti. Gli assegni alimentari, i beni costituiti in fondo patrimoniale, i frutti derivanti dall’usufrutto legale dei beni dei suoi figli e cose che non possono essere pignorate per legge.

Qualora il fallito ritenga che all’attivo siano stati illegittimamente acquisiti dei beni normalmente esclusi, egli può proporre un reclamo al giudice delegato.

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