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Proteggere la proprietà privata, quali strumenti posso adottare?

Proteggere la proprietà privata, quali strumenti posso adottare?

L'uso dei cosiddetti "offendicula" per proteggere la proprietà privata; per garantire la sicurezza delle abitazioni, spesso si ricorre a strumenti potenzialmente pericolosi e dannosi per chi volesse introdursi abusivamente all'interno della proprietà: ecco come usarli nel modo giusto.



Offendicula è un termine utilizzato in diritto. Individua qualsiasi mezzo posto a tutela di una proprietà privata che abbia facoltà di cagionare offese (come ferite o lesioni) a terzi che tentino d'introdursi illecitamente. Sono offendicula ad esempio il filo spinato o i cocci di vetro sui muri di cinta, le inferriate a punta viva, le recinzioni elettrificate, gli animali addestrati, ecc.

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Cosa dice la legge?

L'articolo 832 del Codice Civile prevede che il proprietario abbia diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
La facoltà di predisporre a sua tutela mezzi volti a cagionare offese a terzi, sui quali già incombe un generico dovere di astensione dall'impedire un pieno godimento del diritto di proprietà, è generalmente ritenuta lecita.

In passato qualcuno riconduceva tale liceità al principio di legittima difesa. In realtà non si può parlare di legittima difesa per l'assenza di attualità del pericolo nel momento in cui si collocano gli offendicula. In pratica il momento del collocamento è anteriore al momento di effettivo pericolo.
Gli offendicula trovano invece legittimità nell'articolo 51 del Codice Penale il quale stabilisce che l'esercizio di un diritto (quindi anche il diritto di proprietà) esclude la punibilità. Quindi se metto in atto degli accorgimenti per esercitare il mio diritto di proprietà non posso essere punito.

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Quali sono le condizioni?

Ciò ovviamente deve avvenire ad alcune condizioni, che sono state ben chiarite da una sentenza della Corte di Cassazione (n.5141 del 4 aprile 1990):

  • la proporzionalità dell'offesa rispetto al bene difeso (la cui valutazione è rimessa alla prudente valutazione del giudice);
  • una non eccessiva attitudine a ledere (i mezzi non devono essere di natura particolarmente lesiva o cagionare la morte di colui che intende violare il diritto di proprietà);
  • i pericoli siano visibili o debitamente segnalati (l'aggressore deve ben conoscere il pericolo al quale rischia di esporsi violando la proprietà privata).

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I cartelli di avviso sono sempre necessari?

Il filo spinato, i cocci di vetro e le inferriate a punta viva sono ritenuti mezzi più che riconoscibili, pertanto si ritiene che non sia necessario porre dei cartelli di avviso. Bisogna solo fare attenzione e metterli in punti visibili. Quindi se posizioniamo dei cocci di vetro su un muro di cinta, questi dovranno essere ben visibili dall'esterno, stando a terra. Lo stesso per il filo spinato e per le inferriate.

Sono invece ritenuti illegali i trabocchetti celati sotto uno strato di foglie, in quanto non riconoscibili e non segnalati.

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