La disciplina sulla liquidazione dell'IVA nei rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione: gli enti pubblici devono farsi carico del versamento dell'IVA all'Agenzia delle Entrate. Quali sono i soggetti coinvolti e i loro obblighi? Chi è invece escluso da questa disciplina?
Lo Split Payment (o scissione dei pagamenti) è il meccanismo di liquidazione dell'IVA introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge numero 190/2014) che prevede nuove regole circa la liquidazione dell'IVA da parte delle Pubblica amministrazione.
Gli enti pubblici hanno quindi l'obbligo di farsi carico dell'onere di versamento IVA all'Erario a partire dalle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 per qualsiasi tipologia di acquisto rilevante ai fini IVA. Con lo "Split Payment" il fornitore indica l'IVA in fattura senza però incassarla: è la P.A. che deve versarla direttamente all'Erario. Tale misura è stata attuata al fine di evitare le numerosi frodi e le continua evasioni in ambito IVA.
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Lo Split Payment IVA si applica ai fornitori dei seguenti enti pubblici, così come previsto dall’articolo 17 ter del d.p.r. 633/1972, modificato dall’art. 3 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172:
Per approfondimento è possibile visionare gli elenchi, per l'anno 2018, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti. Fra gli enti di previdenza rientra anche l'INPS. Invece, gli enti previdenziali non aventi natura pubblica o quelli pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, anche se di interesse generale (ad es. INAIL, Banca d’Italia e CONI) sono esclusi dallo Split Payment.
Dal punto di vista oggettivo, lo Split Payment, non si applica a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle P.A. nei seguenti casi:
Il legislatore fiscale ha fatto prevalere quindi il meccanismo del Reverse Charge su quello dello Split Payment. In altri termini, qualora ricorrano le condizioni previste per l'applicazione del meccanismo di inversione contabile o reverse charge IVA, questo dovrà essere applicato in luogo dello Split Payment.
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Sono invece soggetti esclusi dallo Split Payment:
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I fornitori privati che hanno rapporti con la P.A. (e quindi applicano il meccanismo dello Split Payment) devono emettere fattura elettronica in applicazione a quanto previsto dall’articolo 21 del d.p.r. 633/1972 (e chiarito anche dall’articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2015).
I soggetti passivi in questione sono tenuti inoltre ai seguenti adempimenti:
Redazione della fattura elettronica
Le fasi da seguire sono tre:
È possibile creare autonomamente e gratuitamente la propria fattura elettronica attraverso il canale messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e Finanze. In alternativa è possibile avvalersi di un intermediario.
Dopo aver provveduto alla creazione della fattura nel formato XML, il fornitore deve apporre la propria firma digitale tramite smart card rilasciata dalla camera di commercio.
Infine, l'operatore economico (ovvero il fornitore) invia la fattura direttamente online o tramite PEC, al Sistema di Interscambio (SdI), il quale effettua il controllo formale del documento e provvede a inviare un messaggio di notifica di esito al mittente ed il documento stesso al destinatario.
Non saranno più accettate né liquidate le fatture emesse alla P.A. in formato cartaceo.
Gli interessati possono reperire le informazioni operative al sito www.fatturapa.gov.it. Inoltre, per incentivare l'utilizzo fra le piccole imprese, è stato istituito un servizio totalmente gratuito di supporto sul portale www.acquistinretepa.it del Ministero dell’Economia.
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