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Lo Split Payment: istruzioni per l'uso

Lo Split Payment: istruzioni per l

 La disciplina sulla liquidazione dell'IVA nei rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione: gli enti pubblici devono farsi carico del versamento dell'IVA all'Agenzia delle Entrate. Quali sono i soggetti coinvolti e i loro obblighi? Chi è invece escluso da questa disciplina?



Lo Split Payment (o scissione dei pagamenti) è il meccanismo di liquidazione dell'IVA introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge numero 190/2014) che prevede nuove regole circa la liquidazione dell'IVA da parte delle Pubblica amministrazione.

Gli enti pubblici hanno quindi l'obbligo di farsi carico dell'onere di versamento IVA all'Erario a partire dalle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 per qualsiasi tipologia di acquisto rilevante ai fini IVA.  Con lo "Split Payment" il fornitore indica l'IVA in fattura senza però incassarla: è la P.A. che deve versarla direttamente all'Erario. Tale misura è stata attuata al fine di evitare le numerosi frodi e le continua evasioni in ambito IVA.

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Chi sono i soggetti obbligati?

Lo Split Payment IVA si applica ai fornitori dei seguenti enti pubblici, così come previsto dall’articolo 17 ter del d.p.r. 633/1972, modificato dall’art. 3 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172:

  • lo Stato;
  • gli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
  • gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Consorzi costituiti fra gli stessi);
  • le Camere di commercio;
  • gli istituti universitari;
  • le aziende sanitarie locali;
  • gli enti ospedalieri di diritto pubblico;
  • gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
  • gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza;
  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
  • società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri;
  • Società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica (sono considerate società controllate quelle in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria);
  • società partecipate per una quota non inferiore al 70% da amministrazioni pubbliche o da società assoggettate allo Split Payment;
  • società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana così come identificate agli effetti Iva.

Per approfondimento è possibile visionare gli elenchi, per l'anno 2018, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti. Fra gli enti di previdenza rientra anche l'INPS. Invece, gli enti previdenziali non aventi natura pubblica o quelli pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, anche se di interesse generale (ad es. INAIL, Banca d’Italia e CONI) sono esclusi dallo Split Payment.

Dal punto di vista oggettivo, lo Split Payment, non si applica a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle P.A. nei seguenti casi:

  • operazioni assoggettate a regimi speciali, quali quelli applicati alle agenzie di viaggio, ai c.d. regimi monofase (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo di mezzi tecnici, documenti di viaggio, documenti di sosta nei parcheggi), alle case d’asta;
  • cessioni di beni e alle prestazioni di servizi per le quali i cessionari o committenti siano debitori d'imposta (Reverse Charge);
  • prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto.

Il legislatore fiscale ha fatto prevalere quindi il meccanismo del Reverse Charge su quello dello Split Payment. In altri termini, qualora ricorrano le condizioni previste per l'applicazione del meccanismo di inversione contabile o reverse charge IVA, questo dovrà essere applicato in luogo dello Split Payment.

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E i soggetti esclusi?

Sono invece soggetti esclusi dallo Split Payment:

  • gli Ordini professionali;
  • gli Enti ed istituti di ricerca;
  • le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM;
  • le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA);
  • gli Automobile club provinciali;
  • l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • l'Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);
  • l'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
  • l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO).

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Come funziona operativamente lo Split Payment?

I fornitori privati che hanno rapporti con la P.A. (e quindi applicano il meccanismo dello Split Payment) devono emettere fattura elettronica in applicazione a quanto previsto dall’articolo 21 del d.p.r. 633/1972 (e chiarito anche dall’articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2015).

I soggetti passivi in questione sono tenuti inoltre ai seguenti adempimenti:

  • annotare le fatture emesse nel registro IVA vendite o corrispettivi;
  • indicare in fattura la dicitura "scissione dei pagamenti";
  • non computare l'IVA a debito sulle fatture emesse alla P.A.

Redazione della fattura elettronica

Le fasi da seguire sono tre:

  1. Creazione della fattura
  2. Firma digitale della fattura elettronica
  3. Invio

È possibile creare autonomamente e gratuitamente la propria fattura elettronica attraverso il canale messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e Finanze. In alternativa è possibile avvalersi di un intermediario.
Dopo aver provveduto alla creazione della fattura nel formato XML, il fornitore deve apporre la propria firma digitale tramite smart card rilasciata dalla camera di commercio.
Infine, l'operatore economico (ovvero il fornitore) invia la fattura direttamente online o tramite PEC, al Sistema di Interscambio (SdI), il quale effettua il controllo formale del documento e provvede a inviare un messaggio di notifica di esito al mittente ed il documento stesso al destinatario.
Non saranno più accettate né liquidate le fatture emesse alla P.A. in formato cartaceo.

Gli interessati possono reperire le informazioni operative al sito www.fatturapa.gov.it. Inoltre, per incentivare l'utilizzo fra le piccole imprese, è stato istituito un servizio totalmente gratuito di supporto sul portale www.acquistinretepa.it del Ministero dell’Economia.

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