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ESIGIBILITÀ DIFFERITA DELL'IVA: OPPORTUNITÀ PER I FORNITORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ESIGIBILITÀ DIFFERITA DELL

I soggetti che operano con la Pubblica Amministrazione, esclusi dallo Split Payment, possono posticipare la liquidazione dell'IVA al momento dell'effettivo incasso. Così i fornitori della P.A. scelgono se applicare l'IVA ad esigibilità differita o quella ad esigibilità immediata.



I fornitori della Pubblica Amministrazione (P.A.), se non sono soggetti allo Split Payment (leggi qui per saperne di più), possono computare l'IVA al momento dell'incasso del corrispettivo, e quindi "differirne" nel tempo l'esigibilità. In tal caso, devono emettere una fattura con IVA ad esigibilità differita seguendo precise modalità operative.

Quindi dal momento che un imprenditore o un professionista, agendo nell'ambito della sua attività, effettua prestazioni attive nei confronti di un ente della Pubblica Amministrazione, occorrerà separare il momento di effettuazione dell'operazione dal momento dell'esigibilità dell’Iva. Tale facoltà consente quindi, ai soggetti che operano con enti pubblici, i cui tempi di pagamento sono spesso dilatati da una complessa procedura, di non subire una penalizzazione di carattere finanziario, dovendo altrimenti anticipare all'Erario la liquidazione dell'IVA che sarà effettivamente percepita solo in un tempo successivo.

Si tratta di uno strumento facoltativo destinato originariamente agli operatori che effettuano operazioni imponibili nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali e altri, ma attualmente applicabile solo nei casi di esclusione dallo Split Payment (professionisti, forniture all'INAIL, cessioni di prodotti agricoli rientranti nel regime speciale, ecc.). Il differimento riguarda solo l'esigibilità dell'IVA, mentre resta fermo il momento di effettuazione dell'operazione.

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Adempimenti: quali sono?

Il soggetto che vuole avvalersi della fattura in esame deve:

  • emettere la fattura nel momento in cui l'operazione si considera effettuata e annotarla nel registro relativo, entro i termini consueti;
  • annotare sulle fatture la dicitura: "IVA ad esigibilità differita" (indicazione facoltativa per le operazioni con lo Stato ed enti pubblici);
  • computare la relativa imposta a debito nel periodo in cui avviene l'incasso del corrispettivo.

I fornitori possono scegliere per ciascuna operazione se applicare l'IVA ad esigibilità differita o quella ad esigibilità immediata (secondo le regole ordinarie). Per effettuare la scelta di applicare l'IVA ad esigibilità immediata è indispensabile che il soggetto che emette la fattura vi opponga l'annotazione "IVA ad esigibilità immediata". Se sulla fattura non risulta apposta alcuna indicazione, si considera ad esigibilità differita (Circ. Min. 24 dicembre 1997 n. 328/E).

Prestazioni ed Enti con esigibilità differita: cosa vuol dire?

L’art. 6 comma 5 del DPR n. 633/72 prevede che l'esigibilità differita dell'Iva si applichi soltanto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fornite da imprese o professionisti nei confronti di:

  • Stato e organi dello Stato;
  • Enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti;
  • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • Istituti universitari;
  • ASL, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalentemente carattere scientifico;
  • Enti pubblici di assistenza e beneficienza ed enti pubblici di previdenza;
  • Farmacie, per le cessioni di farmaci;
  • Soci, associati o partecipanti.

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