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Contratti a termine: le novità del Decreto Dignità

Contratti a termine: le novità del Decreto Dignità

Il Decreto Dignità mira a disincentivare l'uso dei contratti a termine: durata massima 24 mesi, ridotte le proroghe da 5 a 4 e causali obbligatorie per i contratti superiori a 12 mesi. Maggiori costi alle aziende per proroghe e indennità risarcitorie in caso di ingiusto licenziamento.



Cambiano i contratti a tempo determinato. È quanto previsto all'interno del Decreto Dignità, pubblicato la scorsa settimana in Gazzetta Ufficiale. Con esso sono entrate in vigore le nuove "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".
All'interno del decreto sono diverse le modifiche alla disciplina dei nuovi contratti di lavoro a termine, che andranno ad influire anche sulle proroghe e sui rinnovi dei contratti già in corso. Confermati i nuovi limiti di durata, insieme all'aggravio in termini di contribuzione Naspi. L'ambito di applicazione si estende poi anche ai rapporti in somministrazione, ma esclude attività stagionali e pubblica amministrazione. Altre novità quindi nel mondo del lavoro, dopo quelle di inizio anno contenute nella Legge di Bilancio 2018. Vediamo dunque, nel dettaglio, i punti essenziali del provvedimento in materia di contratti a termine.

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Quali sono i cambiamenti principali?

Secondo i promotori, l'obiettivo del Decreto è quello di disincentivare progressivamente l'utilizzo dei contratti a tempo determinato: una lotta alle forme di lavoro precario per favorire invece l'utilizzo, da parte dei datori di lavoro, di contratti lavorativi stabili e a tempo indeterminato. Riassumendo, ecco le principali misure contenute nel Decreto Dignità:

  • la durata massima dei contratti a termine viene portata a 24 mesi (il limite dei 36 mesi non è più in vigore);
  • il numero delle proroghe passa da cinque a quattro;
  • qualora il numero delle proroghe sia superiore a quattro, il contratto si trasformerà a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga;
  • i contratti a tempo determinato possono essere stipulati liberamente (senza l'indicazione di motivazione alcuna come avviene attualmente) solo alla condizione, imprescindibile, che la loro durata complessiva (anche con proroghe) non superi i 12 mesi.

Sarà possibile prorogare il contratto oltre i 12 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

L'indicazione nel contratto della causale, in caso di proroga oltre i 12 mesi, non è una pura formalità da espletare con diciture standard: è necessario indicare le circostanze e motivare la proproga con dati precisi e concreti.

Per i contratti in somministrazione a termine, il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore deve osservare le stesse regole del contratto a tempo determinato: durata massima di 24 mesi, massimo 4 proroghe e causali giustificatrici in caso di durata superiore.

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Ci saranno maggiori costi per le aziende?

Oltre che più complesso, il rinnovo del contratto a termine diventa anche più caro per le aziende. Ogni proroga infatti, avrà un costo contributivo crescente dello 0,5%, anche in somministrazione. Questo rincaro si va ad aggiungere a quello dell'1,4% già introdotto dalla Legge Fornero, che aveva previsto questo aumento per finanziare la Naspi o indennità di disoccupazione.
Inoltre, nei casi in cui risulta accertato che non siano presenti gli estremi del licenziamento per giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento ma cambia il calcolo delle indennità per i lavoratori. E, anche in questo caso, aumentano i costi per le aziende: l'indennizzo infatti, che con il Jobs Act andava da 4 a 24 mesi, aumenta del 50% e passa da 6 a 36 mesi.

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