Deroga per la durata complessiva dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione. Quali sono le condizioni affinchè l'impresa possa usufruire della deroga? Fino a quale data sarà possibile rinnovare i contratti a termine? Quali sono le sanzioni in caso di prolungamento?
Con l’emergenza Covid arriva anche un’importante novità sul piano delle assunzioni con contratti interinali e a tempo determinato. Il limite di prorogabilità di 24 mesi è stato abolito per favorire la permanenza dei dipendenti negli ambienti di lavoro. Lo ha stabilito l’articolo 8 della legge n. 126 del 2020 che converte il Decreto n. 104 del 2020.
Inizialmente il decreto di Agosto aveva esteso la deroga soltanto ai contratti a tempo determinato. Con la conversione in legge, la deroga è stata estesa anche ai contratti interinali, anche detti contratti di somministrazione.
Fino al 31 dicembre 2021 un’impresa può impiegare uno stesso lavoratore, anche in più mansioni a termine, per periodi superiori ai 24 mesi, continuativi o no, senza incorrere nella sanzione per l’assunzione del lavoratore.
Si è vero ed è compito dell’agenzia interinale accertarsi che ciò non accada. Nello specifico, quando si inseriscono lavoratori interinali, l’agenzia deve accertarsi che questi non devono essere in numero superiore al 20% rispetto al totale dei contratti da lavoro, mentre i contratti a termine non devono essere superiori al 30% rispetto al totale.
La deroga prevede che i contratti a termine e/o interinali, possono essere prolungati per un periodo che va oltre il limite dei 24 mesi stabilito dalla legge ordinaria.
Fermo restante che fino al 31 dicembre 2021 è prevista una deroga per un caso del genere, la legge ordinaria prevede che in caso di contratti a termine o interinali prolungati oltre i 24 mesi, deve scattare l’assunzione a tempo indeterminato d’ufficio a carico dell’impresa.
Si, la deroga è possibile a patto che siano rispettate le seguenti due condizioni:
SI parla di contratto con l’agenzia perché effettivamente nell’ambito del lavoro interinale, la dinamica dei contratti è duplice. Infatti viene stipulato:
Entrambi possono essere sia a tempo determinato che indeterminato.
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