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Sponsorizzazioni sportive, uso lecito e risvolti penali

Sponsorizzazioni sportive, uso lecito e risvolti penali

Le somme percepite per servizi di pubblicità e sponsorizzazione, fonti di finanziamento tipiche del settore no profit, soprattutto nel mondo dello sport dilettantistico, nascondono spesso fatture "gonfiate": ecco come agire in maniera lecita e non incorrere in reati penali.



La crescita esponenziale del fenomeno delle sponsorizzazioni sportive ha determinato, di riflesso, una crescente attenzione da parte dell’amministrazione finanziaria intenta ad individuare casi di utilizzo di queste forme di finanziamento a fini evasivi o elusivi.
La giurisprudenza sul tema si è spesso pronunciata censurando la “pratica” della sovrafatturazione, che spesso coinvolge anche realtà sportive, con pronunce anche in ambito penale.

Differenza fra pubblicità e sponsorizzazione

La pubblicità consiste generalmente nella diffusione a scopo promozionale di un messaggio, che illustra le qualità di un prodotto o di un marchio attraverso annunci ed esposizioni di cartelloni e manifesti: in questi casi si parla di attività promozionale "diretta"; la sponsorizzazione ha lo scopo di collegare un marchio o un prodotto ad un avvenimento sportivo, culturale, o di spettacolo; il ritorno promozionale, in tal caso, è "indiretto" e strettamente connesso al successo, e alla notorietà dell’avvenimento o dell’attività sponsorizzati.

In altri termini, mentre con la pubblicità si mira alla diffusione diretta di un messaggio finalizzato a promuovere le vendite di un determinato bene o servizio, con la sponsorizzazione le ASD/SSD permettono allo sponsor il diritto di associare il proprio marchio o il proprio prodotto alla manifestazione o a più eventi partecipati dalla ASD/SSD in modo da sfruttare tale visibilità presso il pubblico che partecipa ai predetti eventi.

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Caratteristiche del contratto di sponsorizzazione 

Il contratto di sponsorizzazione, il più frequentemente utilizzato, può definirsi un contratto in forza del quale lo sponsor si obbliga ad una prestazione pecuniaria nei confronti di un’altra parte (sponsee) la quale si obbliga, a sua volta, a divulgare il nome o il marchio dello sponsor nell’ambito della propria attività. Nella pratica del mondo sportivo, in sostanza, la ASD/SSD, in virtù di tali accordi, assume l’obbligo di promuovere, nell’ambito della propria attività, l’immagine, il marchio, i prodotti dell’azienda sponsor, ricevendo come corrispettivo una somma di denaro.
Questi contratti non hanno l’obbligo di essere messi per iscritto né di essere registrati. Tuttavia la forma scritta garantisce maggiore chiarezza nei rapporti tra le parti oppure a fini probatori, anche per quanto attiene ai profili fiscali. Nel caso in cui lo stesso dovesse diventare oggetto di controversie, la relativa registrazione comporta il pagamento di una imposta di registro fissa di 200 euro, oltre all’assolvimento dell’imposta di bollo.

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Vantaggi del contratto di sponsorizzazione

Il contratto di sponsorizzazione, da un punto di vista fiscale è molto vantaggioso per entrambe le parti.

Fino ad un corrispettivo annuo di 200.000 euro, infatti, per l’impresa sponsor ci sono solo benefici:

  • l’IVA pagata alla società sponsorizzata viene completamente recuperata in quanto detraibile al 100%;
  • il costo sostenuto integralmente dedotto dal reddito d’impresa.

Dal lato delle Associazioni Sportive o Società Sportive (ASD/SSD), le somme ricevute, essendo proventi di natura commerciale, impongono l’apertura di una partita IVA e la relativa tassazione in base al regime fiscale scelto. Si ricorda che gli enti no profit, optando per l’applicazione del regime agevolato (Legge n. 398/1991), possono godere dei seguenti benefici:

  • versare solo il 50% dell’IVA incassata dalle operazioni di pubblicità/sponsorizzazione, trattenendo la parte rimanente come ulteriore fonte di finanziamento;
  • calcolare le imposte dirette solo sul 3% dei ricavi conseguiti a tale titolo.

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Uso distorto e rischi penali

Questa situazione di vantaggio fiscale, purtroppo, contribuisce al fenomeno della sovrafatturazione che consiste nella pratica di far fatturare al soggetto che gode delle maggiori agevolazioni fiscali (ASD/SSD in regime di 398/91) somme anche molto superiori rispetto alla pubblicità o sponsorizzazione erogata e all’effettivo ammontare di denaro che viene fra le parti realmente concordato. A fronte del pagamento integrale della fattura maggiorata, infatti, segue la restituzione di buona parte del corrispettivo (spesso in contanti, fuori dai registri contabili). Il risultato è che lo sponsor deduce più di quello che ha effettivamente speso, con evidenti vantaggi fiscali e la società sportiva, in regime di 398/91, lucra il 50% dell’IVA sul maggiore importo fatturato e subisce una imposizione fiscale sul totale fatturato assolutamente irrisoria (circa 1%).

Tale pratica, che fino a pochi anni fa rappresentava quasi una “prassi”, può configurare reato penale.
L’art. 1, lett. a) d.lgs n. 74/2000, infatti, definisce quali "fatture inesistenti" anche documenti che indicano corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale. Indipendentemente dall’importo della fattura falsa utilizzata (art. 2) o emessa (art. 8), la pena è rappresentata dalla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

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L'autore
  • LucaDomenicoChiacchiari.jpg

    Luca Domenico Chiacchiari da circa 15 anni è titolare dell'omonimo studio professionale a Pescara in Via Falcone e Borsellino n. 26. Svolge consulenza contabile e tributaria per società, imprenditori e professionisti, consulenza civilistico-fiscale in favore di Enti NO profit, redazione di business plan e controllo dei conti nell'ambito di finanziamenti pubblici regionali e nazionali, revisore contabile nell'ambito dei progetti di Formazione Continua alle PMI, è Delegato del Tribunale per gestione Esecuzioni Immobiliari. Sportivo da sempre, da 15 anni assiste ASD, SSD e CIRCOLI ricreativi e culturali del centro Italia, anche in partenariato con importanti Enti ed organizzazioni nazionali come UISP, CSEN, FILJKAM e FISE.

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