Il Decreto Sostegni Bis ha dato ampio spazio alle Società e alle Associazioni sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. L'articolo 10, nello specifico, si concentra su contributi a fondo perduto e prestiti agevolati, oltre al credito d'imposta per investimenti pubblicitari.
Sì, il credito di imposta per le spese pubblicitarie è fruibile anche per le spese sostenute nel 2021. Il Fondo del 2021, a tal proposito, è pari a 90 milioni di euro.
Con il Decreto Sostegni Bis, il Governo si è impegnato a creare un Fondo di 56 milioni di euro a cui attingere per i contributi a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute per i test di diagnosi del Covid-19. Tale contributo è riconosciuto alle società sportive professionistiche che nel 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.
Premesso che in maniera più previsa si parla di “Fondo Unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, vale precisare che tale Fondo è stato incrementato di ulteriori 180 milioni di euro per tutto il 2021. Tale Fondo sarà utilizzato per la distribuzione di contributi a fondo perduto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche che hanno dovuto sospendere la loro attività.
Le richieste di finanziamento per ottenere liquidità, e che sono coperte dalla garanzia del Fondo istituito con la legge N. 289 del 2002, possono essere avanzate dalle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche. Inoltre posso accedere anche le società sportive professionistiche impegnate nelle medesime competizioni. In quest’ultimo caso, a patto che il fatturato derivante dai diritti televisivi sia inferiore al 25% del fatturato complessivo per l’anno 2019.
Sono molteplici le condizioni che operano sulla garanzia. Innanzitutto va precisato che la garanzia viene riconosciuta entro il 31 dicembre 2021 ma solo a coloro che non hanno già ampiamente beneficiato dell’accesso al Fondo. Di seguito riportiamo l’elenco delle coperture della garanzia:
Vale ricordare che la garanzia non può essere concessa a imprese che sono già in difficoltà al 31 dicembre 2019 e inoltre che l’importo del finanziamento ammesso a garanzia non può superare il 25% del fatturato 2019.
Al comma 9 dell’articolo 10 del Decreto Sostegni Bis, si affronta il tema dell’accesso al Fondo istituito con la legge n. 1295 del 1957. Con l’attuale decreto, viene affermata la possibilità di ottenere contributi in conto interessi fino al 31 dicembre 2021, a valere sul Fondo del 1957. I contributi si possono ottenere esclusivamente per sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il credito sportivo o altro istituto bancario ma a patto che il finanziamento sia destinato esclusivamente alle esigenze di liquidità.
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