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Spese di istruzione e formazione: quali si possono detrarre?

Spese di istruzione e formazione: quali si possono detrarre?

Le spese di istruzione sono tra le voci che possono essere portate in detrazione in occasione della dichiarazione dei redditi. Ma quali sono i limiti? Su quali scuole si applica? Quali sono i corsi per cui vale detrazione?



L’istruzione, di se stessi o dei propri figli, è sempre una voce importante nel reddito di una famiglia, per questo è importante essere a conoscenza del fatto che è possibile recuperare una parte di quanto speso, sotto forma di detrazione in fase di dichiarazione dei redditi.

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L’ammontare complessivo di quanto spettante dalla detrazione delle spese sostenute, non può essere superiore a 400 euro.

Tra le spese detraibili e che rientrano nel concetto di frequenza scolastica, vi sono anche le spese per la mensa, a patto che il servizio sia deliberato dall’istituto scolastico.

Per poter portare in detrazione le spese di mensa scolastica, è necessario che queste siano state pagate attraverso mezzi tracciabili in cui sia evidente il nome della scuola e dell’alunno.

Se per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare delle spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente.

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Tale attestazione, rilasciata dalla scuola o dal soggetto erogatore del servizio di mensa, rientra nell’ambito della previsione di esenzione dall’imposta di bollo di cui all’articolo 5, comma 1, della Tabella annessa al DPR n. 642 del 1972DPR n. 642 del 1972. Il medesimo documento di prassi precisa, inoltre, che anche l’istanza presentata dal genitore per la richiesta dell’attestazione è esente dall’imposta di bollo. Sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l’uso per il quale gli stessi sono destinati.

La detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa; nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno. Considerato, tuttavia, che ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50 per cento, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima.

Se la formazione è sostenuta da istituti privati ed è del tipo corsi di specializzazioni o master, la detrazione non spetta. È necessario infatti che tali corsi siano gestiti da università pubbliche o private.

Sintetizzando, oltre alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o paritarie, sono detraibili le spese sostenute per la frequentazione  anche dei seguenti corsi:

  1. Corsi telematici;
  2. Corso SISS;
  3. Contributo per la preselezione universitaria;
  4. Dottorato di ricerca;
  5. Corso di laurea in Teologia;
  6. Spesa per la frequenza degli istituti tecnici superiori.
  7. Spese per la gita scolastica;
  8. Tirocini Formativi Attivi.

A potersi detrarre non sono solo le spese vive di istruzione ma anche le erogazioni liberali versate a favore degli istituti scolastici. Questa pratica è diventata abbastanza comune negli ultimi anni, a causa della condizione economicamente difficile in cui si trovano numero istituti scolastici e che ha portato numerosi dirigenti a chiedere un supporto direttamente alle famiglie. Molte famiglie allora si sono fatte carico di questi problemi nonostante non sia di loro competenza e, in teoria, determinati servizi dovrebbero essere garantiti dallo Stato.

In ogni caso, sempre lo Stato ha istituito la possibilità di detrarre una percentuale di quanto versato, che ammonta al 19% di tutte le erogazioni liberali versate a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritarie.

Tali erogazioni, oltre a non dover avere scopo di luco per gli istituti che le ricevono, devono essere finalizzate alle seguenti attività:

  1. All’innovazione tecnologica;
  2. All’edilizia scolastica;
  3. All’ampliamento dell’offerta formativa.

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