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SOVRAINDEBITAMENTO, COS'È E A CHI SI RIVOLGE

SOVRAINDEBITAMENTO, COS

Composizione della crisi da sovraindebitamento, meglio conosciuta come "legge salva suicidi": è la possibilità, per chi non può accedere alle procedure fallimentari, di concludere un accordo con i creditori per saldare i propri debiti. Vediamo cos'è e a chi si rivolge questo tipo di procedura.



I debiti, si sa, sono motivo di angoscia per molti italiani; tuttavia ogni tanto qualche via d'uscita dalle situazioni di difficoltà c'è: abbiamo già parlato della rottamazione delle cartelle e del condono fiscale. Oggi vogliamo parlare di quanto previsto dalla c.d. "legge salva suicidi" (Legge 3/2012) che disciplina la composizione delle crisi da sovraindebitamento. Ma che cos'è il sovraindebitamento? Quando si verifica una condizione di squilibrio permanente, da parte di una persona fisica, giuridica o ente diverso, tra i debiti contratti e il patrimonio liquidabile, si parla di sovraindebitamento: si tratta quindi di una situazione di difficoltà o impossibilità di pagare i propri debiti. Oltre a questo presupposto oggettivo, c'è quello soggettivo: la possibilità di accedere alle procedure di sovraindebitamento si rivolge a quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che non possono fallire.

Sovraindebitamento, a chi si rivolge?

Cosa si intende per "soggetti che non possono fallire"? Vuol dire che non hanno i requisiti soggettivi per accedere alle procedure fallimentari previste, invece, per le società. L'unico soggetto che può avvalersi della disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento è il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta. Si parla quindi di:

  • persona fisica o società, che svolge attività di impresa commerciale, che non può fallire in quanto:
  1. non supera le soglie di fallibilità;
  2. supera la soglia di fallibilità ma i debiti scaduti e non pagati non superano i 30.000 euro;
  3. è stata cancellata dal registro delle imprese da più di un anno.
  • soci illimitatamente responsabili di una società cessata da oltre un anno (e che quindi non può fallire);
  • società che non svolge attività commerciale (società semplice o società di persone non commerciale);
  • enti che non svolgono attività commerciale (associazioni, fondazioni, Onlus).

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Sovraindebitamento, quali procedure?

Analizzando nel dettaglio le possibilità previste dalla normativa in materia, è possibile individuare diverse procedure; le più importanti sono il piano del consumatore e l'accordo di ristrutturazione dei debiti:

  • il piano del consumatore consiste in una proposta di pagamento rateizzato dei propri debiti fatta dal debitore; può anche prevedere la cessione di una parte del patrimonio e uno stralcio della complessiva posizione debitoria. Questa procedura viene approvata e resa esecutiva tramite omologa del Giudice, anche contro il consenso dei creditori.
  • L'accordo di ristrutturazione dei debiti invece può essere presentato da alcuni tipi di enti o imprese non fallibili oppure da persone che abbiano debiti sia privati che aziendali. L'accordo proposto deve trovare il consenso dei creditori nella misura minima del 60% dell'esposizione debitoria complessiva.

Per avviare una di queste procedure, è necessario che il debitore depositi presso la cancelleria del Tribunale della propria città la richiesta di nomina di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) al quale sottoporre il piano di ristrutturazione dei debiti. Una volta ottenuta la validazione da parte dell'OCC e fissata l'udienza, il Giudice deciderà nel merito; in caso di esito positivo, il debitore deve mettere immediatamente in esecuzione il programma presentato.

 

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