Composizione della crisi da sovraindebitamento, meglio conosciuta come "legge salva suicidi": è la possibilità, per chi non può accedere alle procedure fallimentari, di concludere un accordo con i creditori per saldare i propri debiti. Vediamo cos'è e a chi si rivolge questo tipo di procedura.
I debiti, si sa, sono motivo di angoscia per molti italiani; tuttavia ogni tanto qualche via d'uscita dalle situazioni di difficoltà c'è: abbiamo già parlato della rottamazione delle cartelle e del condono fiscale. Oggi vogliamo parlare di quanto previsto dalla c.d. "legge salva suicidi" (Legge 3/2012) che disciplina la composizione delle crisi da sovraindebitamento. Ma che cos'è il sovraindebitamento? Quando si verifica una condizione di squilibrio permanente, da parte di una persona fisica, giuridica o ente diverso, tra i debiti contratti e il patrimonio liquidabile, si parla di sovraindebitamento: si tratta quindi di una situazione di difficoltà o impossibilità di pagare i propri debiti. Oltre a questo presupposto oggettivo, c'è quello soggettivo: la possibilità di accedere alle procedure di sovraindebitamento si rivolge a quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che non possono fallire.
Cosa si intende per "soggetti che non possono fallire"? Vuol dire che non hanno i requisiti soggettivi per accedere alle procedure fallimentari previste, invece, per le società. L'unico soggetto che può avvalersi della disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento è il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta. Si parla quindi di:
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Analizzando nel dettaglio le possibilità previste dalla normativa in materia, è possibile individuare diverse procedure; le più importanti sono il piano del consumatore e l'accordo di ristrutturazione dei debiti:
Per avviare una di queste procedure, è necessario che il debitore depositi presso la cancelleria del Tribunale della propria città la richiesta di nomina di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) al quale sottoporre il piano di ristrutturazione dei debiti. Una volta ottenuta la validazione da parte dell'OCC e fissata l'udienza, il Giudice deciderà nel merito; in caso di esito positivo, il debitore deve mettere immediatamente in esecuzione il programma presentato.
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