Il 31 luglio è la scadenza per pagare, se hai presentato domanda per aderire alla "Rottamazione ter" entro il 30 aprile: se ti sei perso la comunicazione di risposta dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, puoi chiedere online il tuo prospetto informativo ma solo fino al 30 luglio.
Per tutti coloro che entro la scadenza del 30 aprile 2019 hanno presentato la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2018, meglio conosciuta come "Rottamazione ter", si avvicina la scadenza della prima rata, fissata al 31 luglio. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provveduto ad inviare una comunicazione, a coloro che hanno aderito, in cui c'è l'elenco dei debiti "rottamati", quelli esclusi o in cui si comunica il rigetto della domanda. È possibile consultare questo prospetto informativo anche online, senza nessuna password. In questi ultimi giorni sono aumentate sensibilmente le domande a Commercialisti e Tributaristi iscritti su Know How riguardanti la rottamazione delle cartelle esattoriali, il saldo e stralcio e la pace fiscale in genere, pertanto cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Ma andiamo con ordine: vediamo nel dettaglio in cosa consiste la "rottamazione ter", cosa c'è scritto nelle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e come effettuare la consultazione online dei propri debiti.
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Premessa importante: qui si parla della rottamazione delle cartelle esattoriali dei contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione entro la scadenza del 30 aprile 2019 e che pertanto devono pagare l'intero importo o la prima rata entro il 31 luglio. Da non confondere, quindi, con la proroga per la presentazione di adesione alla "rottamazione ter", fissata sempre per la data del 31 luglio, con scadenza del pagamento al 30 novembre. In cosa consiste dunque la rottamazione delle cartelle? La Definizione agevolata prevede:
I contribuenti che hanno cartelle esattoriali scadute e non pagate dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2017 possono pagare il debito:
In caso di rateizzazione in 10 rate, da pagare in 5 anni, esse devono essere versate 2 all'anno con scadenza fissa: il 31 luglio e il 30 novembre, a partire dal 2019.
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Tutti i contribuenti che hanno presentato domanda di adesione entro il 30 aprile 2019, hanno ricevuto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione una lettera in cui viene comunicato l'esito dell'istanza. Sono previste 5 differenti tipologie di lettere:
In caso di accoglimento della dichiarazione di adesione, relativamente ai debiti per i quali vi è un importo da pagare a titolo di Definizione agevolata (lettere tipo AT e AP), la Comunicazione contiene il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione rateale richiesta al momento dell’adesione (fino ad un massimo di 18 rate). Sei il piano è ripartito in più di dieci rate, il contribuente riceve i primi 10 bollettini (allegati alla Comunicazione) per il pagamento delle prime dieci rate.
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Tutti coloro che per qualsiasi motivo (recapito postale non andato a buon fine o altro) non sono entrati in possesso della Comunicazione cartacea, possono visionare tutta la documentazione facendone richiesta online: il prospetto informativo con l'elenco delle cartelle che possono essere rottamate può essere richiesto sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il servizio è attivo fino alle 09.00 del 30 luglio 2019 e dopo tale termine non sarà più disponibile. Non occorre nessun PIN e nessuna Password ma solamente il Codice Fiscale del soggetto per il quale si richiede il prospetto e un documento di identità. È stato attivato anche un altro servizio web: si chiama "ContiTu" e consente ai contribuenti di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi o cartelle contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute". Ad esempio, chi ha chiesto la rottamazione per 5 cartelle ma ne può pagare soltanto 3, può scegliere i debiti che intende pagare in forma agevolata e il sistema fornirà un nuovo totale con i relativi bollettini indispensabili per poter saldare i debiti prescelti. Per tutti gli altri debiti riportati nella Comunicazione e per i quali non viene utilizzato il servizio "ContiTu", la Definizione agevolata non produrrà effetti e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà riprendere le azioni di recupero secondo i termini di legge.
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