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Rivalutazione terreni e partecipazioni: proroga anche nel 2019

Rivalutazione terreni e partecipazioni: proroga anche nel 2019

Prevista anche per il 2019 la rivalutazione di terreni edificabili e agricoli e partecipazioni in società non quotate; l'obiettivo è pagare meno imposte sulle plusvalenze in caso di vendita. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sono tassate con aliquota del 26%.



La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni che consente alle persone fisiche, alle società semplici ed agli enti non commerciali di rideterminare il costo di acquisto dei terreni edificabili, dei terreni con destinazione agricola e delle partecipazioni in società non quotate posseduti ad una determinata data. Vediamo in cosa consiste questa misura che ormai da molti anni viene puntualmente prorogata.

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Rivalutazione terreni e partecipazioni: che cos'è?

La "rivalutazione di terreni e partecipazioni" è la possibilità, introdotta per la prima volta dalla Legge n. 448/2001, per le persone fisiche, per le società semplici e per gli enti non commerciali di rideterminare il costo di acquisto di:

  • terreni edificabili e terreni agricoli;
  • partecipazioni in società non quotate.

La finalità è quella di pagare minori imposte in caso di vendita con realizzo di plusvalenze. I beni per i quali è possibile effettuare la rivalutazione devono essere in possesso dell'interessato al 1 gennaio 2019; la perizia giurata di stima deve essere depositata in Tribunale a cura di un tecnico abilitato entro il 30 giugno 2019; entro la stessa data deve essere versata l'imposta dovuta, in un'unica soluzione o la prima di tre rate annuali di pari importo.

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Rivalutazione terreni e partecipazioni: a che serve?

A che cosa serve la rivalutazione del valore dei terreni edificabili ed agricoli e delle partecipazioni? Il valore rideterminato, una volta redatta la perizia ed effettuato il versamento dell'imposta, può essere contrapposto al corrispettivo di un'eventuale vendita al posto dell'originario costo o valore di acquisto; in questo modo aumenta il valore fiscalmente riconosciuto di tali beni, riducendo così l'eventuale plusvalenza ai fini IRPEF. Un'importante strumento dunque a favore di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che, in caso di cessione, realizzerebbero potenzialmente un reddito diverso (art. 67 del TUIR), al di fuori del regime di impresa.

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Rivalutazione terreni e partecipazioni: quali aliquote?

Per il 2019, le aliquote dell'imposta sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni sono state aumentate e distinte, a seconda che si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate, rispetto alle precedenti rivalutazioni in oggetto. Le aliquote previste per il 2019 sono del:

  • 10% per i terreni e le partecipazioni non qualificate,
  • 11% per le partecipazioni qualificate.

Le aliquote vengono applicate all'intero valore del terreno o della partecipazione, così come risultante dalla perizia di stima; l'imposta deve essere versata, come già detto, o in un'unica soluzione, entro il 30 giugno 2019 oppure in 3 rate annuali di uguale importo. Come si accennava all'inizio, questa misura esiste già da molti anni ed è stata prorogata per ben 17 volte: è dal 2002 infatti che è prevista la possibilità per i proprietari di terreni, aree edificabili e quote di partecipazione, di rivalutare il valore degli stessi; dalla prima applicazione, in cui le aliquote dell'imposta erano del 2% e 4%, si è passati al 10% per i terreni e le partecipazioni non qualificate e all'11% per le partecipazioni qualificate.

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Cessione di partecipazioni sociali: quale imposta?

Dal 1 gennaio 2019, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali (qualificate o non qualificate) da parte di persone fisiche non in regime di impresa, che costituiscono quindi "redditi diversi", sono soggette al regime di imposizione con aliquota del 26%, come previsto dalla Legge di Bilancio 2019.  La plusvalenza o capital gain (differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto) si intende perfezionata nel momento in cui si avviene la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, con il loro contestuale trasferimento, e non quando viene liquidato il corrispettivo della cessione, che può avvenire in un momento diverso.

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