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Riforma del fallimento: il nuovo Codice della crisi di impresa

Riforma del fallimento: il nuovo Codice della crisi di impresa

Via la parola "fallimento": lo prevede il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Prevedendo sistemi di controllo e di allerta, la riforma si prefigge di avviare preventivamente eventuali misure di ristrutturazione, prima che la crisi aziendale diventi irreversibile.



Negli anni le procedure concorsuali, e tutto ciò che riguarda il fallimento e l'insolvenza, hanno conosciuto diversi interventi legislativi volti ad aggiornare la materia che però è sempre rimasta legata alla normativa di base, cioè alla legge fallimentare costituita dal Regio decreto del 19 marzo 1942, n. 267.
Per restituire coerenza all'intero corpus normativo e dando seguito anche alle sollecitazioni dell'Unione Europea, la riforma è stata attuata con la Legge 155/2017, approvata con decreto legislativo il 10 gennaio 2019 dal Consiglio dei Ministri introducendo così il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

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Riforma del fallimento: quali novità?

La riforma del fallimento, per prima, cosa cancella l'espressione "fallimento", ritenuta negativa e poco edificante per chi ne subisce le conseguenze; inoltre sono stati definiti i concetti di:

  • crisi, cioè lo stato di difficoltà economica che rende probabile l'insolvenza;
  • insolvenza, ovvero fatti che dimostrano l'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

La novità più importante, tuttavia, è rappresentata dall'introduzione di una procedura d'allerta e di composizione assistita della crisi. Vediamo di cosa si tratta.

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La riforma del fallimento: che cos'è la procedura di allerta?

La riforma obbliga chi fa impresa a dotarsi di un assetto amministrativo-contabile che sia in grado di attivarsi immediatamente nel caso in cui vengano rilevati indizi di crisi: i "campanelli d'allarme" possono essere costituiti dagli squilibri di natura patrimoniale, reddituale e finanziario, rilevabili attraverso appositi indici la cui elaborazione è demandata al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Il legislatore ha indicato nel collegio sindacale e nei revisori legali i soggetti chiamati ad intercettare i segnali di pericolo per la continuità aziendale e ad avvisare l'organo amministrativo; in caso di inerzia di quest'ultimo, collegio sindacale e revisori legali informano senza indugio l'organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI). Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione, l'OCRI convoca il debitore dinanzi ad un collegio di tre esperti, i cui nominativi devono essere selezionati tra i soggetti iscritti nell'albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza. Il procedimento ha una durata massima di sei mesi e prevede l'analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa con l'obiettivo di raggiungere un accordo stragiudiziale con i creditori coinvolti.

Che cos'è la composizione assistita della crisi?

Se non si giunge ad alcuna conclusione positiva in via stragiudiziale e la situazione di crisi permane, il debitore viene invitato a presentare domanda di accesso ad una delle procedure concorsuali di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Nel nuovo Codice sono previste misure protettive del patrimonio dell'imprenditore in crisi; tali misure consistono:

  • nella inammissibilità di azioni esecutive o cautelari individuali sul patrimonio o l'impresa del debitore;
  • nella sospensione dei processi esecutivi o cautelari pendenti;
  • nel divieto per i creditori di acquisire titoli di prelazione se non concordati; in tali casi, le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

Se la ricerca di una soluzione alla crisi si conclude positivamente, il collegio attesta che l'imprenditore ha posto in essere le misure idonee al superamento della crisi. In caso contrario, ossia qualora il collegio non riesca a individuare le misure idonee a superare la crisi, questo attesterà lo stato di insolvenza dandone notizia al Pubblico Ministero presso il Tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha sede, affinché accerti tempestivamente l'insolvenza.

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