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Regime forfettario 2019, cosa cambia?

Regime forfettario 2019, cosa cambia?

Cambiano i requisiti di accesso al Regime forfettario: aumentato il limite dei ricavi e compensi fino a 65 mila euro; aboliti invece il limite di 5 mila euro per i compensi pagati ai dipendenti e il limite a 20 mila euro per l'acquisto di beni strumentali. Ecco cosa cambia per chi è già in attività.



Cambiano le regole per il Regime forfettario: nel 2019 si amplia la platea di professionisti e dei titolari di partita IVA che potranno beneficiare del regime di vantaggio. Estrema semplificazione degli adempimenti e della determinazione del reddito saranno più facilmente accessibili. Cosa cambia per coloro che sono già in attività? Ecco come funziona il Regime forfettario 2019.

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Regime forfettario 2019: i requisiti?

Il Regime forfettario 2019 è rivolto a tutte le persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, quindi professionisti ma anche commercianti ed artigiani, che rispettino determinati requisiti e che non incorrano successivamente in una delle cause di esclusione. I nuovi requisiti, previsti dalla Legge di Bilancio 2019, sono:

  • fatturato annuo o ricavi e compensi non superiori a 65 mila euro;
  • costi per collaboratori o lavoratori dipendenti non superiori a 5 mila euro l'anno.

Sono stati aboliti quindi i limiti di fatturato annuo (tra 25 mila e 50 mila euro) sulla base del proprio codice ateco, sono stati eliminati il limite a 30 mila euro per i redditi da lavoro dipendente o assimilati, il limite di 5 mila euro lordi alle spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi ai collaboratori ed il limite a 20 mila euro per il costo dei beni strumentali.

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Regime forfettario 2019: quali sono le cause di esclusione?

In base ai nuovi requisiti introdotti dalla Legge di Bilancio 2019, sono cambiate anche le cause di esclusione dal Regime forfettario; non sono ammessi al Regime Forfettario 2019 i titolari di partita IVA nei seguenti casi:

  • coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA;
  • soggetti residenti all'estero e che non producono almeno il 75% del reddito in Italia;
  • soggetti che effettuano attività di compravendita di terreni edificabili, fabbricati o veicoli nuovi;
  • soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, associazioni o imprese familiari o a società a responsabilità limitata;
  • soggetti che nei due anni precedenti abbiano esercitato attività nei confronti di datori di lavoro.

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Regime forfettario 2019: quali novità per i soggetti già in attività?

Per i soggetti che già sono in attività occorre valutare con attenzione la possibilità nonché la convenienza a effettuare il passaggio al regime forfettario. I casi che possono presentarsi sono:

  • soggetti già in regime forfettario; chi era già forfettario nel 2018, potrà continuare ad applicare lo stesso regime sempre che siano verificati i nuovi requisiti. In sostanza, non deve essere superata la soglia di 65 mila euro di ricavi o compensi nell'anno precedente.
  • Da regime dei minimi a forfettario: una seconda ipotesi riguarda coloro i quali nel 2018 adottavano il regime "dei minimi". Abrogato con l'introduzione del regime forfettario nel 2015, non ci sono ostacoli per il passaggio al nuovo Regime forfettario 2019 da parte dei vecchi "minimi". I soggetti che si avvalgono del regime fiscale dei minimi possono continuare ad applicare l'aliquota del 5% per i periodi d'imposta che mancano al completamento del quinquennio agevolato.
  • Da Regime ordinario o semplificato a forfettario: in questo caso, l'aspetto più importante da valutare attiene alla eventuale rettifica della detrazione che bisogna determinare. I contribuenti in regime forfettario svolgono operazioni fuori dall'ambito di applicazione dell'IVA; pertanto, entrando in questo regime, si rende necessario il riversamento dell'IVA detratta sugli acquisti. Per i contribuenti che transitano nel regime forfettario, la rettifica va operata nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie e il versamento va effettuato entro il 16 marzo dell'anno di presentazione della stessa.

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