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Reddito di cittadinanza: le novità a partire dal 2022

Reddito di cittadinanza: le novità a partire dal 2022

Sono molteplice le novità introdotte per il Reddito di Cittadinanza dalla recente legge di bilancio. Tali novità riguardano sia i percettori che gli enti e i datori di lavori. Qui abbiamo raccolto le principali novità rispetto ai percettori.



Il fondo per il Reddito di Cittadinanza è stato rifinanziato e ampliato da qui fino al 2026. Precisamente, stando a quanto inserito nella legge di bilancio del 2022, il fondo per il Reddito di Cittadinanza dovrebbe seguire questa progressione, espressa in milioni di euro per ogni singola annualità a venire:

  1. € 1.065,3 per il 2022;
  2. € 1.064,6 per il 2023;
  3. € 1.064,4 per il 2024;
  4. € 1.063,5 per il 2025;
  5. € 1.062,8 per il 2026;
  6. € 1.062,3 per il 2027;
  7. € 1.061,5 per il 2028;
  8. € 1.061,7 per il 2029.

L’altra novità è la verifica dei beni patrimoniali detenuti all’estero, viene stabilito che l’INPS avrà il compito di dichiarare annualmente entro il 31 marzo un piano di verifica dei requisiti patrimoniali dichiarati rispetto ai possedimenti esteri. Tale verifica verrà condotta con la collaborazione degli stati esteri e della guardia di finanza.

Viene confermato che il Reddito di Cittadinanza non può entrare a far parte dell’ISEE.

Anche il comma 8 dell’articolo 3 ha ottenuto una rettifica. Infatti si stabilisce che in caso di sopraggiunto reddito da lavoro dipendente, anche quello percepito dal richiedente potrà contribuire nella misura dell’80% per quanto riguarda la determinazione del beneficio economico.

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Le eventuali variazioni sullo stato occupazionale del richiedente o di altri che fanno parte del medesimo nucleo familiare, dev’essere comunicata il giorno prima dell’inizio della variazione, e non entro 30 giorni dalla variazione come era fino ad adesso.

Altra novità è di carattere formale. Dal momento che la richiesta di Reddito di Cittadinanza vale contestualmente come messa a disposizione al lavoro da parte del richiedente, la mancata dichiarazione contestuale alla presentazione della domanda comporta l’impossibilità di procedere con la presentazione stessa.

È stato ridotto il numero di offerte di lavoro che è possibile rifiutare prima di perdere il diritto al Reddito di Cittadinanza. Se, infatti, fino ad oggi era possibile rifiutare fino a 3 lavori, adesso il limite scende a 2. Quindi, una volta rifiutato anche la seconda offerta di lavoro, si perdere il diritto al reddito. Ricordiamo che vi sono vantaggi non solo per chi beneficia dei Reddito di Cittadinanza ma anche per le aziende che assumono persone beneficiarie del Reddito.

Particolare attenzione, poi, è stata data alle caratteristiche delle offerte di lavoro. Da oggi il conto dei mesi rispetto ai quali è necessario accettare un’offerta di lavoro non si calcola più a partire dalla data di fruizione del Reddito di Cittadinanza, ma soprattutto viene ridotto da 100 a 80 chilometri la distanza che determina la congruità di un lavoro per il mantenimento del diritto.

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È stata fatta un’aggiunta all’articolo 4, in merito alla sezione che tratta la possibilità dei Comuni di delegare ai percettori del Reddito di Cittadinanza eventuali lavori di interesse collettivo. Nello specifico è stata fatta un’aggiunta che specifica la natura delle prestazioni a favore dei Comuni. Infatti, nell’ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di RdC residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di RdC è a titolo gratuito e non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.

Ancora modifiche sono state apportate in merito ai controlli. Il comma 4 dell’articolo 5, infatti, è stato completamente sostituito da un nuovo comma che specifica come i Comuni effettuano a campione, all’atto della presentazione dell’istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l’accesso al Rdc e sull’effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente all’erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. Inoltre si stabilisce che a tal fine l’INPS rende disponibili ai Comuni le informazioni rilevanti per il tramite della propria piattaforma. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la partecipazione dell’INPS, al quale è tempestivamente comunicato l’esito delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma dedicata al reddito di cittadinanza, finalizzata al coordinamento dei Comuni.

Vale precisare che la legge stabilisce che è compito dell’INPS chiarire quali sono i profili che necessitano di maggiori controlli.

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