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Reati tributari: non punibilità per particolare tenuità del fatto

Reati tributari: non punibilità per particolare tenuità del fatto

Il Codice Penale esclude la punibilità per i reati, per i quali sono previste condanne non superiori a 5 anni, che provocano un danno di lieve entità. La Corte di Cassazione si è pronunciata sull'applicabilità di questa norma quando sono previste soglie di punibilità, come per i reati tributari.



Reati penali: non sempre si viene condannati. C'è infatti una norma del Codice Penale (Art. 131-bis) che esclude la punibilità per "particolare tenuità del fatto". Questa norma è applicabile anche ai reati tributari? Per questo tipo di reati, infatti, sono già previste delle soglie di punibilità: l'evasione fiscale diventa reato penale al di sopra di certi limiti. La Corte di Cassazione è intervenuta per dirimere la questione.

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La non punibilità del fatto: cosa dice il Codice Penale?

L'Articolo 131-bis del Codice Penale prevede che "Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo [...] l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale". Vale a dire che se il comportamento è di per sè perseguibile penalmente, se non ha arrecato un danno grave e se non si è delinquenti abituali, non si viene puniti e non si va in galera. È la cosiddetta "non punibilità per particolare tenuità del fatto".

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Reati tributari: le soglie di punibilità?

Non tutti gli illeciti fiscali hanno la stessa gravità: l'ordinamento distingue infatti quando un illecito è punibile con una sanzione amministrativa, quindi con un'ammenda, oppure costituisce un reato penale, punibile con il carcere. Quand'è che si va in galera? Dipende dalle soglie di punibilità, cioè da quanto si evade. Vediamole caso per caso:

  • dichiarazione fraudolenta; falsificazione delle dichiarazioni dei redditi o IVA tramite fatture false o alterando le scritture contabili. È reato se l'evasione è superiore a 30 mila euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte o se i redditi non dichiarati superano il 5% del totale o comunque 1,5 milioni di euro. La pena prevista è la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni
  • Dichiarazione infedele; false dichiarazioni, senza un impianto fraudolento, ma effettuate consapevolmente. È reato se l'imposta evasa è superiore a 150 mila euro e se i redditi non dichiarati superano il 10% del totale o comunque i 3 milioni di euro. Sono previsti da 1 a 3 anni di carcere.
  • Omessa dichiarazione: mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA entro 90 giorni dalla scadenza. Il reato sussiste se l'imposta evasa è superiore a 50 mila euro. La sanzione prevista è la reclusione da 1 a 3 anni.
  • Omesso versamento IVA e ritenute certificate: la soglia di punibilità è fissata a 250 mila euro.
  • Emissione di fatture false: prescinde dall'utilizzazione o meno di documenti falsi da parte del soggetto ricevente e dall'importo. Previsti da 1 anno e 6 mesi a 6 anni di carcere.
  • Occultamento o distruzione di documenti: distruzione delle scritture contabili per impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. Pena prevista: da 6 mesi a 5 anni di galera.

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Il caso e la Corte di Cassazione: cosa si dice?

Il caso: un contribuente, per un omesso versamento IVA di 252.092 euro, era stato condannato alla pena definitiva di quattro mesi di reclusione. Lo stesso contribuente presentava ricorso in Corte di Cassazione contestando la mancata applicazione della non punibilità per la "particolare tenuità del fatto" prevista dall’Art. 131-bis del Codice Penale. Inoltre, faceva presente che lo scostamento dalla soglia di punibilità prevista per i reati tributari era di appena 2.092 euro e che aveva ottenuto una riduzione del debito a 237.407 euro in seguito ad una rateizzazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (sentenza 15020 del 5 aprile 2019) affermando che non si può escludere a priori la non punibilità per "particolare tenuità del fatto", anche in presenza di soglie di punibilità previste per i reati tributari. Tuttavia, se il superamento di queste soglie è elevato e significativo non si configura la "particolare tenuità del fatto"; se invece, come nel caso in esame, l'importo evaso è di poco superiore alla soglia di punibilità, non è sufficiente però questo elemento per invocare la non punibilità, ma occorre valutare la condotta nella sua interezza. Il ricorso è stato accolto poichè il comportamento del contribuente è stato ritenuto non abituale.

 

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