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Problemi con la banca, a chi rivolgersi?

Problemi con la banca, a chi rivolgersi?

È sorta una controversia con la banca o con un intermediario finanziario? Rivolgersi all'Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) può essere la soluzione migliore per velocità e convenienza: con soli 20€ è possibile risolvere la controversia e l'assistenza di un legale non è necessaria.



Può accadere a tutti di dover discutere con la propria banca o con l'intermediario e i motivi possono essere i più diversi: possono crearsi problemi con il mutuo, contestazioni sugli addebiti delle rate di un prestito e così via. Fare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario è un sistema alternativo, più semplice, veloce e, soprattutto, economico rispetto al ricorso davanti a un giudice. Inoltre è un sistema "stragiudiziale", cioè la controversia viene risolta al di fuori delle aule di tribunale; di conseguenza, anche l'assistenza da parte di un avvocato non è strettamente necessaria.

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Che cos'è l'ABF?

Come detto, l'ABF è un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti da una parte e le banche e gli altri intermediari finanziari dall'altra. L'ABF è suddiviso in sette Collegi che operano su base territoriale (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo) e che accolgono i ricorsi in base al domicilio dei clienti che presentano il ricorso.

Quando rivolgersi all'ABF?

Prima di ricorrere all'ABF, è necessario aver prima cercato di risolvere la controversia direttamente con la banca: dopo aver inviato un reclamo scritto, se l'intermediario non risponde entro 30 giorni o se la risposta non è soddisfacente, allora ci si può rivolgere all'Arbitro Bancario Finanziario.

Va ricordato che l'ABF decide su tutte le controversie che riguardano conti correnti, mutui, prestiti:

  • fino a 100.000€, se si tratta di una somma di denaro;
  • senza limiti di importo se la controversia riguarda diritti, obblighi e facoltà.

L'ABF non può decidere quando la controversia:

  • riguarda investimenti o gestione di patrimoni;
  • riguarda servizi diversi da quelli bancari e finanziari;
  • riguarda operazioni avvenute prima del 1 gennaio 2009;
  • quando è già all'esame di un giudice, un arbitro o un conciliatore.

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Come si presenta la domanda di ricordo?

Si può presentare domanda di ricorso all'ABF entro 12 mesi dalla presentazione del ricorso alla banca o all'intermediario.

La procedura da seguire è:

  • compilare il ricorso tramite il Portale ABF o scaricando l'apposito modulo cartaceo e presentandolo a mano, via Fax o PEC presso qualsiasi Filiale della Banca d'Italia;
  • allegare al ricorso tutta la documentazione necessaria per motivare le proprie ragioni;
  • effettuare un versamento di 20€ con causale "Ricorso ABF".

Quanto tempo ha l'ABF per rispondere?

Il Collegio delibera entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione delle parti; se il ricorso viene accolto, anche parzialmente, il Collegio fissa il termine entro il quale la banca o l'intermediario deve adempiere a quanto indicato nella decisione e deve restituire al cliente la somma di 20€ versata per il ricorso; se non viene indicato alcun termine, si intendono 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

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Cosa succede se la banca non rispetta la decisione dell'ABF?

Se la banca o l'intermediario non rispetta la decisione dell'ABF o non collabora nel fornire la documentazione necessaria, l'inadempimento viene reso pubblico sul sito dell'ABF.

I motivi di inadempienza possono essere:

  • mancato o ritardato invio della documentazione;
  • mancato rispetto della decisone dell'ABF;
  • mancata restituzione di 20 euro al cliente;
  • mancato versamento di 200 euro di spese procedurali;
  • mancato versamento del contributo per i compensi dei membri del Collegio dell'ABF.

In caso di inadempienza rispetto alla decisione dell'ABF, il cliente può ricorrere all'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

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