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Prestazione occasionale tra privati: come funziona?

Prestazione occasionale tra privati: come funziona?

Quando si parla di prestazione occasionale si ritiene, erroneamente, che questo tipo di rapporto sia possibile esclusivamente tra un Committente a partita iva e un lavoratore occasionale autonomo. In verità, la prestazione occasionale è possibile anche tra privati, con alcune differenze.



In effetti non è impossibile che un privato si trovi nella situazione di dover richiedere una prestazione occasionale a un lavoratore autonomo non ancora dotato di partita iva. Per fare in modo che la prestazione si svolga secondo le norme di legge e che non vi siano in futuro sorprese, è possibile sottoscrivere una sorta di contratto tra le parti, in cui semplicemente si andrà a indicare la natura della prestazione e il passaggio di compenso da una parte all’altra.

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Ma quali sono le informazioni da riportare nella scrittura privata di prestazione occasionale? In rete è possibile trovare numerosi modelli ma in sintesi possiamo dire che le informazioni da inserire riguardano l’anagrafica di entrambe le parti coinvolte, una dichiarazione da parte del ricevente della somma ottenuta a titolo di compenso per il lavoro svolto e la dicitura di legge “La prestazione è di natura occasionale ed è esclusa dall’applicazione dell’IVA (art. 5 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972)”. Infine è necessario apporre la data e la firma. Per visualizzare un modello è possibile collegarsi a questa pagina.

La differenza sostanziale, rispetto a una prestazione occasionale tra impresa e autonomo privato, consiste nella ritenuta d’acconto.

Ricordiamo che la ritenuta non è altro che una trattenuta che il Committente esercita sul compenso e che verserà entro il 16 del mese successivo al pagamento tramite il modulo F24. In sostanza il Committente, in questo caso specifico, si comporta come un sostituto d’imposta.

Ebbene, rispetto al caso appena accennato, nella prestazione occasionale tra privati, la ritenuta d’acconto non è necessaria. Per questo motivo nella ricevuta di prestazione occasionale viene meno la parte che riguarda la ritenuta d’acconto e il compenso non viene suddiviso tra netto e lordo in quanto l’intera cifra viene incassata dal prestatore d’opera senza trattenute.

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Viceversa, il Committente privato non avrà adempimenti da compiere per la ritenuta.

L’unico adempimento di cui il Committente dovrà preoccuparsi è la marca da bollo del valore di 2 euro da apporre sul contratto di prestazione occasionale. Va precisato che l’obbligo della marca si realizza soltanto nel caso in cui per la prestazione sia stato pagato un compenso superiore a 77,47 euro.

Qualora si verificasse la necessità della marca da bollo, è bene ricordare che questa dovrà avere una data che può essere uguale o anteriore rispetto alla data di firma della prestazione occasionale e mai potrà essere successiva, pena la nullità dell’atto.

Firmandosi in duplice copia, molti utenti ci chiedono su quale delle due vada apposta la marca. In effetti il bollo va allegato solo sulla copia che resta al Committente mentre sulla copia che va al prestatore d’opera sarà inserita la seguente dicitura: “Imposta di bollo assolta sull’originale, identificativo numero (con il numero della marca da bollo)”.

L’acquisto della marca da bollo può essere sia a carico del prestatore d’opera che del Committente, dal momento che la legge non stabilisce a chi spetta tale obbligo. In caso di assenza della marca, la legge stabilisce una sanzione che moltiplica fino a 5 volte il valore della marca stessa.

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