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L'elenco dei Negoziatori della crisi d’impresa: come si accede

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Si parla molto in queste settimane della nuova figura del negoziatore della crisi d’impresa. Anche su Know How abbiamo dedicato altri articoli al tema ma oggi vogliamo soffermarci sulla formazione degli elenchi da parte delle Camere.



Il primo aspetto da considerare è proprio questo: l’elenco dei negoziatori è un obbligo che spetta alla Camere di Commercio competenti su ciascuna Provincia.

Tale elenco serve per affidare all’esperto l’incarico di negoziatore qualora un’impresa ne faccia richiesta mediante l’apposito sportello telematico.

Ma quali sono i requisiti per entrare a far parte degli elenchi della Camera di Commercio? Sono 5 i requisiti e di questi alcuni sono sovrapponibili e intercambiabili. Lì analizzeremo tutti nei paragrafi successivi.

Il primo requisito è l’iscrizione da almeno 5 anni all’albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili. Non solo, tali esperti dovranno anche dimostrare una comprovata esperienza nell’ambito della ristrutturazione aziendale e nella gestione della crisi d’impresa.

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Se non si è iscritti all’albo dei Commercialisti allora si potrà essere iscritti all’albo degli Avvocati. Anche per loro è richiesta la comprovata esperienza.

A questi si aggiungono gli iscritti all’albo dei Consulenti del Lavoro i quali siano in grado di documentare la partecipazione ad almeno 3 casi di conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

La possibilità di accedere all’elenco si apre anche a coloro che non sono iscritti ad alcun albo di riferimento che però siano in grado di documentare lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti dei quali non sia stata pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

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Tutti, in ogni caso, devo poter soddisfare il requisito formativo. Infatti è richiesto il possesso della specifica formazione che il professionista dovrà autocertificare.

La differenza tra gli iscritti e i non iscritti a un albo professionale si riflette nella modalità di presentazione della domanda. Nel primo caso, infatti, è possibile presentare domanda direttamente all’albo, mentre nel secondo caso è necessario farlo tramite la Camera di Commercio.

Quali documenti presentare per l’iscrizione all’elenco dei negoziatori? Certamente l’autocertificazione del percorso di formazione, il possesso di tutti i requisiti e un Curriculum con le principali esperienze professionali: Bisogna ricordare che secondo la legge, la domanda incompleta verrà automaticamente respinta.

Una volta istituito l’elenco degli esperti negoziatori, quando si presenta la necessità, sarà competenza della Commissione interna scegliere la figura più adatta tra quelle presenti in elenco. Tale Commissione, ricordiamo, è presente in ogni Camera di Commercio ed è costituita da 3 membri che resteranno in carica per 2 anni. La Commissione degli esperti della rinegoziazione è costituita da un magistrato, un membro individuato dal Presidente della Camera di Commercio e uno individuato dal Prefetto.

La comunicazione dell’eventuale nomina è a carico, invece, del Segretario della Camera di Commercio, il quale provvederà a fornire una nota esplicativa sulla situazione dell’azienda.

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