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Il negoziatore della crisi d’impresa: chi è e di cosa si occupa

Il negoziatore della crisi d’impresa: chi è e di cosa si occupa

È di recente introduzione la figura che può essere nominata dalle aziende in crisi per gestire un percorso di risanamento dell’azienda stessa. Nell’articolo di oggi vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questa figura professionale, i poteri.



La figura del negoziatore della crisi d’impresa è stata introdotta dal Decreto Legislativo 118/2021, ed è entrato in vigore dal 25 agosto scorso, benchè solo nelle ultime settimane si è iniziato a parlare con maggiore insistenza per via della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Va precisato che la figura del negoziatore si muove di pari passo con il nuovo strumento a disposizione delle imprese in crisi che prende il nome di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Detto in altri termini, le aziende che vivono un momento di sofferenza, nello specifico le imprese commerciali e agricole, possono fare richiesta alla Camera di Commercio competenze sul loro territorio affinché sia nominato un esperto in grado di gestire un percorso di risanamento, al fine di ristabilire un equilibrio economico-patrimoniale.

Tale esperto, si preferisce definirlo negoziatore perché il suo compito – uno dei suoi compiti – sarà quello di favorire le trattative tra l’impresa e i suoi creditori, così da riuscire a soddisfare questi ultimi ma garantendo il proseguimento dell’attività imprenditoriale, così da poterla accompagnare fuori dalla crisi.

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Ma quali sono i requisiti che deve possedere l’esperto negoziatore? I requisiti da possedere sono i seguenti:

  1. Nessun legame personale o professionale già in essere con l’imprenditore;
  2. Deve possedere i requisiti dell’art. 2399 del Codice Civile.

L’elemento centrale, tra i requisiti, è quello dei rapporti passati e futuri con l’imprenditore. Sì, anche futuri visto che la legge stabilisce l’impossibilità di avviare rapporti con l’imprenditore per il quale si è svolto l’incarico di negoziatore prima che siano trascorsi almeno due anni dalla negoziazione stessa. Per quanto riguarda i rapporti passati, questi devono essere vecchi di almeno 5 anni.

Ciò è reso necessario dal fatto che il negoziatore deve operare in maniera indipendente e imparziale, cosa non facile se tra lui e l’imprenditore vi è una storia pregressa di collaborazione. Del resto bisogna ricordare che l’obbiettivo del negoziatore è sì quello di favorire l’uscita dalla crisi dell’impresa ma anche soddisfare i creditori.

Dal canto suo, anche l’imprenditore deve assumere un atteggiamento proattivo, agevolando il lavoro del negoziatore nel reperire le informazioni necessarie per il proprio operato. Del resto, una volta nominato il negoziatore e una volta accettato l’incarico, questi dovrà valutare la documentazione e sentito l’imprenditore procederà con la stesura di un parere in merito alla possibilità di portare l’impresa fuori dalla crisi.

Infatti, nonostante finora non sia stato specificato, non è sempre detto che il risanamento sia possibile. Ciò implica che in caso di parere contrario, il negoziatore è tenuto a informare l’imprenditore e poi il Segretario della Camera di Commercio, il quale procederà con l’archiviazione della richiesta di negoziazione.

Come avviene la nomina del negoziatore? Lo sceglie l’imprenditore oppure è una procedura a concorso? Sulla nomina del negoziatore sono tante le domande pervenute in Redazione, per questo è bene fare un po’ di chiarezza. Innanzitutto è necessario che l’imprenditore presenti un’istanza formale alla Camera di Commercio, mediante un’apposita piattaforma telematica istituita dalla Camera di Commercio in collaborazione con il Mise e il Ministero della Giustizia. In questa piattaforma sarà possibile eseguire un primo test che dovrebbe dare un esito rispetto alla possibilità di accedere alla procedura di negoziazione della crisi. Ogni Camera di Commercio dovrà istituire un elenco di esperti negoziatori cui affidare i casi di negoziazione.

La nomina del negoziatore è di competenza di una commissione composta da 3 figure: un magistrato, un membro designato dal Presidente dalla Camera di Commercio, un membro designato dal Prefetto. Tale commissione resterà in carica per 2 anni.

È bene ricordare che la Commissione ha l’obbligo di non poter affidare ad un medesimo esperto più di due incarichi contemporaneamente.

L’incarico dell’esperto si considera concluso se sono decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina e le parti non sono riuscite ad addivenire ad una soluzione di risanamento dello stato di crisi dell’impresa. Tale termine può però essere prorogato su richiesta delle parti, se l’esperto acconsente.

Al termine della negoziazione, l’incaricato dovrà redigere una relazione tecnica che sarà caricata sulla piattaforma telematica e contestualmente consegnata anche all’imprenditore.

Quali sono gli effetti della rinegoziazione? Sostanzialmente si possono individuare alcuni scenari:

  1. Si conclude un contratto con uno o più creditori che produce uno o più effetti premiali ma a patto che siano idonei a garantire la continuità aziendale per almeno 2 anni;
  2. Si conclude una convenzione di moratoria;
  3. Concludere un accordo sottoscritto da imprenditore, negoziatore e creditori;
  4. Omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
  5. Redigere un piano di risanamento;
  6. Proporre la domanda di concordato semplificato;

Accedere ad altre procedure previste dalla legge.

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