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La nota integrativa del bilancio d’esercizio

La nota integrativa del bilancio d’esercizio

Il bilancio di un’azienda, da redigere per ciascun anno d’esercizio, è il principale documento per capire lo stato di salute dell’azienda stessa e rassicurare non solo gli investitori ma anche i soci, che possono avere un quadro puntuale di ciò che accade e della direzione intrapresa.



Tale bilancio, che ricordiamo è disciplinato dal Codice Civile, è costituito da 3 parti fondamentali: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa. Ai primi due aspetti abbiamo già dedicato articoli specifici all’interno del blog, mentre nell’articolo di oggi ci soffermiamo brevemente sulla Nota Integrativa.

Fondamentalmente questo documento ha lo scopo di illustrare gli altri documenti costitutivi del bilancio, al fine di aumentare la comprensione degli stessi.

Infatti la Nota Integrativa ha lo scopo di illustrare in modo dettagliato il contenuto degli schemi di bilancio e i criteri di valutazione per la loro redazione.

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Tuttavia, a differenza di quanto si potrebbe credere, la Nota Integrativa non è un documento da redigere a proprio piacimento, ma esistono delle indicazioni precise che si ricavano dalla lettura dell’articolo 2427 del Codice Civile.

Sono 4 le aree tematiche il Codice Civile stabilisce come obbligatorie da trattare:

  1. Criteri adottati:
  2. Movimentazioni avvenute;
  3. Dettaglio delle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico;
  4. Altri dati integrativi.

Al punto 1 vanno inseriti quei criteri che sono utili per il lettore al fine di valutare le voci di bilancio, oppure dei valori originariamente non espressi in euro, quindi che hanno subito una conversione, oppure per meglio comprendere eventuali rettifiche di valore.

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Al punto 2 si indicano i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni negli esercizi precedenti e in quello in corso. Si riporteranno anche le variazioni intervenute nell’ammontare delle voci dell’Attivo e del Passivo, con un’attenzione particolare al Patrimonio Netto, ai Fondi e al TFR.

Nel punto 3 si andranno a indicare l’elenco delle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente tramite delle proprie controllate. E si indicheranno anche i crediti e i debiti di durata superiore a 5 anni.

Nel punto 4 tutte le altre informazioni non riportabili nelle altre voci, come ad esempio il numero dei dipendenti, i compensi per gli amministratori e via dicendo.

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