Di certo non è più una novità sentir parlare di gruppi di acquisto, ovvero un’aggregazione di persone che si riuniscono per condividere l’acquisto di prodotti ad un costo inferiore rispetto a quello praticato ai singoli.
La medesima dinamica la ritroviamo anche nell’ambito delle energie rinnovabili, anche se le caratteristiche e i benefici ricavabili sono del tutto differenti.
Non cambia, quindi, solo la dicitura ma vedremo che le differenze sono sostanziali anche su altri molteplici aspetti.
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L’idea di partenza, in ogni caso, è che tutti i cittadini, le attività commerciali e imprese, gli enti territoriali e le autorità locali possono unirsi per produrre e condividere la propria energia elettrica da fonti pulite.
Tale processo è possibile proprio attraverso la fondazione di un gruppo di autoconsumo collettivo oppure una comunità energetica rinnovabile. Maggiori approfondimenti sono possibili attraverso la pagina della Gestione Servizi Energetici, tuttavia nel presente articolo cercheremo di semplificare le informazioni disponibili.
Il primo aspetto da evidenziare è il fatto che la dicitura “gruppo di autoconsumo collettivo” oppure “comunità energetica rinnovabile” indicano in entrambi i casi la possibilità per i clienti finali, i consumatori, di associarsi per produrre energia elettrica rinnovabile, per il proprio fabbisogno, condividendola.
Tale energia elettrica condivisa beneficia di un contributo economico concesso dal GSE, cui abbiamo accennato prima.
Questa possibilità à disciplinata dal Decreto Legge 162/19 (articolo 42/bis) e dal D.M. 16 settembre 2020 del MISE.
E sono proprio queste norme a stabilire la possibilità dei due gruppi di cui sopra. Ma cosa indicano, nello specifico, le due tipologie di aggregazioni?
Un gruppo di autoconsumatori è un insieme di almeno 2 consumatori, che agiscono in base a un accordo privato e si trovano nel medesimo condominio o edificio. Tale gruppo, inoltre, si definisce di autoconsumatori quando produce energia elettrica rinnovabile per il proprio autoconsumo e per quello di almeno un altro soggetto differente dal nucleo familiare ma a patto che l’attività in questione non rappresenti un’attività economica professionale o principale. La produzione di energia può avvenire anche attraverso di impianti di proprietà di altri.
Una comunità di energia rinnovabile, invece, è un soggetto giuridico dove la partecipazione è libera e volontaria, i membri sono situati nelle vicinanze e possono essere persone fisiche ma anche PMI, enti territoriali, autorità, amministrazioni comunali, il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. Anche in questo la produzione di energia non deve costituire l’attività economica principale.
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I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse, sono riconosciuti per ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, per la durata di 20 anni a partire dalla data di decorrenza commerciale dell'impianto di produzione ovvero dalla prima data per cui l'energia di tale impianto rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa.
Per ciascun kWh di energia elettrica condivisa viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni:
Al termine del periodo dei 20 anni, il contratto può essere oggetto di proroga su base annuale tacitamente rinnovabile in relazione alle sole parti afferenti al corrispettivo unitario.
I corrispettivi economici di cui sopra sono riconosciuti a partire dalla data di invio della richiesta di accesso al servizio ovvero a partire da una data successiva (data di entrata in esercizio commerciale), se il Referente intende indicare una data diversa.
È sempre possibile, inoltre, richiedere al GSE la cessione dell'energia prodotta e immessa in rete dagli impianti la cui energia rileva per la configurazione, alle condizioni del Ritiro Dedicato.
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