Rinviato ufficialmente al 1 gennaio 2019 l'obbligo, per i gestori dei distributori di carburante, di emettere fattura elettronica ai titolari di partita IVA; i professionisti, invece, per ottenere la deducibilità Irpef, già dal 1 luglio dovranno pagare con mezzi diversi dal contante.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che stabilisce ufficialmente la proroga degli obblighi della fatturazione elettronica fino al 31 gennaio 2018 per il pieno dei veicoli a motore.
Come avevamo già anticipato, il rinvio di 6 mesi della fatturazione elettronica era molto più che un'ipotesi. Adesso c'è l'ufficialità, con la pubblicazione del Decreto Legge (D.L. 79/2018) in Gazzetta Ufficiale.
Dunque sarà dal 1 gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo, previsto dalla Legge di Bilancio 2018, della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.
D'altronde, parecchia preoccupazione era stata espressa anche dal Presidente della Confesercenti, attraverso una nota ufficiale inviata al Governo, sull'impreparazione della rete distributiva, poco attrezzata dal punto di vista informatico, e sulla scarsa alfabetizzazione dal punto di vista tecnologico del personale addetto: il rischio era quello di andare incontro ad una situazione caotica a partire dal 1 luglio, con il pericolo di importanti difficoltà e disservizi.
Ora c'è tempo fino al 31 dicembre per adeguarsi, poi non ci saranno più scuse.
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Nonostante il rinvio della fatturazione elettronica per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione, i pagamenti da parte dei titolari di partita IVA dovrannno necessariamente avvenire con metodi di pagamento tracciabili già dal 1 luglio: è la condizione obbligatoria per ottenere la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette, in applicazione dell'articolo 164 del Tuir, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Di conseguenza, niente più uso del contante, ma solo metodi di pagamento diversi: non solo, quindi, gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, ma anche e soprattutto i mezzi di pagamento elettronici, come l'addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito di credito. Quindi, per eventuali pagamenti effettuati con il contante a partire dal 1 luglio, la deducibilità non potrà essere richiesta e pertanto andrà persa.
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