La donazione immobiliare è un atto di liberalità con il quale il donante "arricchisce" il beneficiario: può essere a vantaggio dei figli oppure di persone a cui si è particolarmente riconoscenti. È necessario l'atto pubblico notarile con due testimoni. Ecco alcune indicazioni utili.
La donazione è un vero e proprio contratto che rientra nella categoria degli "atti di liberalità": con la donazione un soggetto (donante) intende "arricchire" colui che riceve il bene (donatario), cioè fargli ottenere un incremento del suo patrimonio e non un semplice vantaggio.
I motivi che possono spingere un soggetto alla donazione possono essere molteplici: aiutare un figlio, anticipare una parte della trasmissione del proprio patrimonio, fare un regalo ad una persona verso la quale si è particolarmente riconoscenti.
Affinché il contratto di donazione sia valido e produca i suoi effetti, è necessario che il donante e il donatario manifestino reciprocamente la volontà di dare e ricevere. Vediamo nel dettaglio come si procede nei casi di donazione immobiliare.
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La donazione richiede la forma dell'atto pubblico e l'assistenza di un notaio. Pertanto, la volontà del donante di effettuare la donazione e la volontà del donatario di accettarla devono essere consacrate in un atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni.
Oggetto di donazione possono essere: denaro, azioni, quote societarie, strumenti finanziari (come le quote di un fondo comune di investimento), beni mobili (un quadro, una statua, un mobile) oppure beni immobili, come terreni e fabbricati e di cui ci occupiamo in questo articolo.
La donazione è un atto molto importante, in quanto comporta il decremento del patrimonio del donante e il conseguente incremento del patrimonio del donatario. È pertanto necessario che il donante sia pienamente consapevole della propria scelta e che abbia la capacità di donare: il donante deve avere la "piena capacità di disporre dei propri beni", intendendo con tale espressione la capacità di agire; di conseguenza non possono validamente donare i minori, interdetti o inabilitati, mentre se la donazione è fatta da persone incapaci d'intendere o di volere al momento del compimento dell'atto, questa può essere annullata entro cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.
La donazione, inoltre, è irrevocabile; fanno eccezione i casi in cui:
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Per i beni immobili oggetto di donazione:
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Le aliquote sono le stesse previste per le successioni e variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante ed il donatario:
Sulla donazione di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare sono dovute, inoltre, l'imposta ipotecaria nella misura del 2% del valore dell'immobile e l'imposta catastale nella misura dell'1% del valore dell'immobile.
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