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Donazione immobiliare, come funziona?

Donazione immobiliare, come funziona?

La donazione immobiliare è un atto di liberalità con il quale il donante "arricchisce" il beneficiario: può essere a vantaggio dei figli oppure di persone a cui si è particolarmente riconoscenti. È necessario l'atto pubblico notarile con due testimoni. Ecco alcune indicazioni utili.



La donazione è un vero e proprio contratto che rientra nella categoria degli "atti di liberalità": con la donazione un soggetto (donante) intende "arricchire" colui che riceve il bene (donatario), cioè fargli ottenere un incremento del suo patrimonio e non un semplice vantaggio.
I motivi che possono spingere un soggetto alla donazione possono essere molteplici: aiutare un figlio, anticipare una parte della trasmissione del proprio patrimonio, fare un regalo ad una persona verso la quale si è particolarmente riconoscenti.
Affinché il contratto di donazione sia valido e produca i suoi effetti, è necessario che il donante e il donatario manifestino reciprocamente la volontà di dare e ricevere. Vediamo nel dettaglio come si procede nei casi di donazione immobiliare.

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La donazione: uali sono le caratteristiche?

La donazione richiede la forma dell'atto pubblico e l'assistenza di un notaio. Pertanto, la volontà del donante di effettuare la donazione e la volontà del donatario di accettarla devono essere consacrate in un atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni.
Oggetto di donazione possono essere: denaro, azioni, quote societarie, strumenti finanziari (come le quote di un fondo comune di investimento), beni mobili (un quadro, una statua, un mobile) oppure beni immobili, come terreni e fabbricati e di cui ci occupiamo in questo articolo.
La donazione è un atto molto importante, in quanto comporta il decremento del patrimonio del donante e il conseguente incremento del patrimonio del donatario. È pertanto necessario che il donante sia pienamente consapevole della propria scelta e che abbia la capacità di donare: il donante deve avere la "piena capacità di disporre dei propri beni", intendendo con tale espressione la capacità di agire; di conseguenza non possono validamente donare i minori, interdetti o inabilitati, mentre se la donazione è fatta da persone incapaci d'intendere o di volere al momento del compimento dell'atto, questa può essere annullata entro cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.
La donazione, inoltre, è irrevocabile; fanno eccezione i casi in cui:

  • il donatario abbia commesso atti particolarmente gravi verso il donante o dei suoi congiunti;
  • si verifichi sopravvenienza di figli, quando cioè il donante abbia figli o discendenti oppure scopra di averne dopo la donazione.

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Come determinare il valore dell'immobile?

Per i beni immobili oggetto di donazione:

  • per la piena proprietà, il valore è quello venale alla data dell'atto di donazione;
  • per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, il valore è dato dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;
  • per i diritti di usufrutto, uso e abitazione il valore si ottiene moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso di interesse e per il coefficiente, relativo all'età del titolare del diritto.

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Ci sono imposte sulla donazione?

Le aliquote sono le stesse previste per le successioni e variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante ed il donatario:

  • coniuge e figli, parenti stretti: pagamento dell'aliquota del 4%, da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario la quota di 1 milione di euro;
  • fratelli e sorelle: pagamento dell'aliquota del 6%, da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario i 100.000 euro;
  • altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea correlata entro il 3°: pagamento dell'aliquota del 6% da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
  • altri soggetti: pagamento dell'aliquota dell'8%, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

Sulla donazione di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare sono dovute, inoltre, l'imposta ipotecaria nella misura del 2% del valore dell'immobile e l'imposta catastale nella misura dell'1% del valore dell'immobile.

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