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Bonus mamma domani e bonus bebè 2018, quali le differenze?

Bonus mamma domani e bonus bebè 2018, quali le differenze?

Il Bonus mamma domani consiste in un assegno erogato in un'unica soluzione per la nascita di un bambino, mentre il Bonus bebè è un assegno mensile destinato alle famiglie con un reddito basso con un figlio neonato. Ecco i requisiti da possedere e le modalità di presentazione delle domande all'INPS.



Lo scopo di questo articolo è quello di chiarire le differenze tra due tipologie di Bonus nati a favore della natalità e a sostegno delle famiglie con figli. La differenza sostanziale consiste nel fatto che il Bonus mamma domani, il cui nome tecnico è "premio alla nascita", consiste in un assegno erogato dall’INPS in un'unica soluzione per nascita, adozione o affidamento di un bambino; mentre il bonus bebè, chiamato anche “assegno di natalità”, è un assegno mensile destinato alle famiglie con un figlio nato, adottato o accolto in affido preadottivo, viene erogato sempre dall'INPS ma solo in presenza di determinati requisiti, in questo caso la domanda può essere convalidata o respinta dall'ente. Ora analizziamo nel dettaglio la definizione dei due Bonus, quali sono i requisiti di cui deve essere in possesso il richiedente, come e quando quest'ultimo può fare domanda e cosa gli spetta.

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Bonus mamma domani-premio alla nascita

Il bonus mamma domani (premio alla nascita) è stato introdotto il 4 maggio del 2017 (novità introdotta dalla legge di bilancio 2017). A partire dal 1^ gennaio 2017, l’INPS corrisponde un premio nascita concesso a tutte le future mamme in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato. L’assegno è di 800 euro, viene erogato in un’unica soluzione e non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef.

Di seguito elenchiamo i casi in cui è possibile richiederlo:

  • Compimento del settimo mese di gravidanza (inizio ottavo mese di gravidanza);
  • Parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
  • Adozione nazionale o internazionale del minore, (legge 4 maggio 1983, n. 184);
  • Affidamento preadottivo nazionale (art. 22, c. 6, l. 184/1983) o affidamento preadottivo internazionale (art. 34, l. 184/1983).

Quali sono i requisiti?

  • Possesso di residenza in Italia e/o la cittadinanza italiana o comunitaria
  • Cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria
  • Cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno per lunghi periodi o carte di soggiorno per familiari di cittadini UE (Circolare INPS 6 dicembre 2016, n. 214).

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Quando e come presentare la domanda?

La domanda va presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione o affidamento), e non se ne dovrà presentare una ulteriore alla nascita. Analogamente, il beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore

Mentre in caso di parto plurimo, anche se la domanda è stata già presentata al compimento del settimo mese di gravidanza, andrà presentata anche alla nascita con l’inserimento di tutte e informazioni necessarie per usufruire dell’integrazione del premio già richiesto in base al numero dei nati.

La domanda può essere presentata anche nell'ipotesi in cui la richiedente, pur avendo maturato i sette mesi di gravidanza alla data del 1 gennaio 2017, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un’interruzione della stessa. In questo caso, la domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante l’evento.

Alla domanda deve essere allegata la certificazione sanitaria rilasciata dal medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che attesta la data presunta del parto.

Come si può presentare la domanda?

  • Online dal sito dell'INPS con l’inserimento del PIN attraverso il servizio dedicato.
  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • Enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Bonus bebè 2018-Assegno di natalità

Il bonus bebè è una forma di sostegno molto diversa, nata con la legge di stabilità 2015. Chiamato anche Assegno di natalità in quanto è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 che hanno un ISEE non superiore a 25.000 euro. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo. 

Quali sono i requisiti?

La domanda può essere presentata dal genitore che abbia:

  • cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; oppure carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro;
  • i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria;
  • residenza in Italia;
  • convivenza con il figlio (figlio e genitore devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune);
  • ISEE del nucleo familiare del richiedente (o del minore se fa nucleo a sé perché affidato) non superiore a 25.000 euro al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio.

Quando e come si presenta la domanda?

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

In caso di affido temporaneo, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

La domanda si presenta online all’INPS. Al termine dell’istruttoria il richiedente riceve un SMS che lo avverte sulla definizione della domanda. Da quel momento si può visualizzare l’esito (domanda accolta o respinta) accedendo nuovamente al servizio e selezionando nel menù interno la voce "Consultazione domande". Nel caso in cui nella domanda viene inserito l’indirizzo della Posta Elettronica certificata (PEC), si può ricevere direttamente nella casella PEC l’esito della richiesta. 

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Quanto spetta?

Il valore dell’assegno dipende dall’ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno:

  • Con ISEE minorenni inferiore ai 7.000 euro, il valore dell’assegno è di 1.920 euro (160 euro/mese)
  • Con ISEE minorenni compreso tra 7.000 e 25.000 euro, il valore è di 960 euro (80 euro/mese)

Nel momento in cui viene inviata la domanda è necessario allegare il modello SR/163 al fine di comunicare il codice iban per la ricezione dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito, in mancanza di questo modello la domanda rimane sospesa. Accolta la domanda l’assegno mensile viene poi accreditato dall’INPS direttamente al richiedente tramite una delle seguenti modalità: bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente.

 

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