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ASD e SSD: a rischio le agevolazioni fiscali

ASD e SSD: a rischio le agevolazioni fiscali

Entro il 31 marzo 2019, ASD e SSD devono inviare il Modello EAS per non perdere le agevolazioni fiscali: questa comunicazione va fatta non solo entro 60 giorni dalla costituzione dell'Associazione ma ogni anno, nel caso in cui ci siano state importanti variazioni. Ecco tutti i dettagli.



Entro il 31 marzo 2019 alcune ASD e SSD dovranno inviare il Modello EAS per evitare di perdere le agevolazioni fiscali. Sebbene l'obbligo principale prevede l'invio del Modello EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente, al fine di fornire all'Agenzia delle Entrate alcune informazioni necessarie al monitoraggio del rispetto dei vincoli previsti dal regime fiscale di favore dettato per gli enti no profit, a molti dirigenti sfugge che il medesimo obbligo sussiste anche successivamente il primo invio.
Bisogna, infatti, trasmettere il Modello EAS entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si verifica una variazione di dati precedentemente comunicati, ma con alcune eccezioni.

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ASD e SSD, cosa bisogna comunicare?

L'invio dati in scadenza al 31 marzo non è previsto nei casi di variazioni relative ai dati identificativi del Legale Rappresentante o altri dati dell'ente, qualora si tratti di informazioni già in possesso dell'Agenzia delle Entrate perchè, ad esempio, già comunicate. Così come sono escluse anche quelle modifiche ritenute "fisiologiche" come, ad esempio, le variazioni di un dato numerico. La comunicazione, infatti, non va presentata nel caso in cui cambino i soli dati relativi ai proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità, ai messaggi pubblicitari per la diffusione di beni e servizi oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi oppure dei dati che riguardano la media delle entrate degli ultimi tre esercizi, il numero di associati nell'ultimo esercizio, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute e l'importo dei contributi pubblici ricevuti.
Devono, al contrario, essere oggetto di segnalazione gli introiti da pubblicità/sponsorizzazione realizzati da un ente che nel precedente Modello EAS aveva dichiarato di non percepirli o l'avvenuta organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi, quando l'anno precedente non erano state realizzate (né comunicate col precedente EAS). Sono anche rilevanti, ai fini dell'eventuale nuovo invio del Modello EAS, le variazioni intervenute riguardo il settore in cui l'ente opera (sportivo, culturale, ricreativo, ecc.) e le attività svolte in via prevalente.

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Comunicazione EAS tardiva, che succede?

Come chiarito in risposta ad una interrogazione parlamentare del 29 settembre 2016 n. 5-09617, la presentazione oltre i termini fissati del Modello EAS non preclude definitivamente all'ente di avvalersi delle agevolazioni fiscali, ma esclude l'applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso.
È possibile regolarizzare l'invio non tempestivamente eseguito del Modello EAS, salvaguardando la legittima applicazione delle agevolazioni fiscali anche per il periodo in cui il Modello risultava omesso, attraverso il versamento di una sanzione di 258 euro oltre il contestuale tardivo invio telematico del Modello. Questo procedimento di "sanatoria" per avere effetto deve essere eseguito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (31 ottobre 2019 per coloro i quali dovessero omettere la scadenza del prossimo 31 marzo 2019).
Si ricorda, infine, che l'obbligo di trasmissione del Modello EAS interessa anche le Società Sportive Dilettantistiche sebbene società di capitali senza fine di lucro (SSD), le quali, come noto, possono beneficiare delle agevolazioni tributarie dettate in materia di sport dilettantistico, come ad esempio la defiscalizzazione dei ricavi ricevuti dagli associati e/o tesserati.

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Comunicazione EAS, chi è esonerato?

Sono, invece, esclusi dall'obbligo dell'invio del Modello EAS:

  • Fondazioni;
  • Enti di diritto pubblico;
  • Organizzazioni di volontariato (ONLUS di diritto);
  • Associazioni pro-loco che abbiano optato per la L.398/91;
  • ASD che non svolgano attività di natura commerciale (anche se decommercializzate);

Riguardo tale ultimo caso si ricorda che l'Agenzia delle Entrate (Circolari n. 12/E del 9/4/09 e n. 45/E del 29/10/2009) ha chiarito che per attività commerciale si deve intendere anche quella relativa ai corsi sportivi a pagamento erogati a favore di soci/tesserati seppure per la stessa valga l'esenzione fiscale dettata dall'art. 148, comma 3, TUIR. Sono, dunque, davvero rari i casi in cui le ASD siano esonerate da tale obbligo.

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L'autore
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    Luca Domenico Chiacchiari da circa 15 anni è titolare dell'omonimo studio professionale a Pescara in Via Falcone e Borsellino n. 26. Svolge consulenza contabile e tributaria per società, imprenditori e professionisti, consulenza civilistico-fiscale in favore di Enti NO profit, redazione di business plan e controllo dei conti nell'ambito di finanziamenti pubblici regionali e nazionali, revisore contabile nell'ambito dei progetti di Formazione Continua alle PMI, è Delegato del Tribunale per gestione Esecuzioni Immobiliari. Sportivo da sempre, da 15 anni assiste ASD, SSD e CIRCOLI ricreativi e culturali del centro Italia, anche in partenariato con importanti Enti ed organizzazioni nazionali come UISP, CSEN, FILJKAM e FISE.

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