Se la bolletta della luce è troppo bassa, le agevolazioni per la prima casa possono essere revocate. Lo stabilisce un'Ordinanza della Corte di Cassazione: con questa decisione si vuole contrastare il fenomeno di chi ha la residenza nella seconda casa per non pagare le imposte comunali.
La Corte di cassazione, con una recente Ordinanza, ha stabilito che se i consumi elettrici sono bassi, l'amministrazione comunale può revocare le agevolazioni fiscali (Ici, Imu e Tasi) per l'abitazione principale. Infatti, la presunzione di residenza effettiva in un comune, certificata dai dati anagrafici, può essere superata dai consumi elettrici se risultano modesti.
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A meno che non siano ville, castelli o abitazioni di lusso, le agevolazioni sulla prima casa sono molte, dall'acquisto all'utilizzo successivo. Se si acquista la prima casa da un'impresa, l'Iva è agevolata al 4%, con un'aliquota quindi più bassa del 10% rispetto alla tradizionale cessione degli immobili. Se si acquista da un privato, si deve versare un'imposta di registro del 2% anziché del 9% sul valore catastale dell'immobile e un'imposta ipotecaria e catastale di 50 euro.
In seguito all'acquisto i proprietari sono esenti da Tasi, Imu e imposta di bollo. Coloro che dichiarano il falso o non trasferiscono realmente la residenza, sono tenuti a pagare per intero l'imposta di registro, con una sanzione pari al 30% delle tasse versate durante la fase di acquisto e ulteriori interessi.
Molti, se ne hanno la possibilità, per aggirare il pagamento delle imposte e per usufruire delle agevolazioni previste, trasferiscono la propria residenza anagrafica nella seconda casa pur non vivendoci effettivamente. Con questo escamotage si cerca di evitare il pagamento dell'Imu e degli altri tributi comunali: ma questa nuova Ordinanza della Cassazione è destinata a cambiare le cose.
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Per i giudici della Corte di Cassazione, per l'immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche hanno un valore presuntivo riguardo al luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito. In tal senso, i bassi consumi elettrici nel corso di un triennio sono da ritenere una prova sufficiente per superare la presunzione di residenza effettiva nel comune, fondata sulle risultanze anagrafiche, in quanto elemento sintomatico di una presenza nell'abitazione oggetto d'imposizione non abituale. La regola è applicabile anche alle imposte locali attualmente vigenti, per contestare la presenza abituale del contribuente nell'immobile adibito a prima casa.
L'Ordinanza ha l'obiettivo di diminuire il fenomeno di chi simula l'acquisto di una prima casa, senza andarci a vivere davvero, al fine di usufruire delle agevolazioni. Per godere dei benefici fiscali occorre essere residenti nel comune o impegnarsi a trasferirsi entro 18 mesi dall'acquisto. E poi viverci per davvero.
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