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Statuto delle APS: tutte le diciture obbligatorie per il RUNTS

Statuto delle APS: tutte le diciture obbligatorie per il RUNTS

L’iscrizione di un’APS al Registro Nazionale degli Enti del terso settore necessità di adempiere alcune procedure burocratiche. Tra queste vi è la redazione dello Statuto, che deve rispondere a requisiti formali ben precisi. Abbiamo raccolto tutte le diciture da inserire



Tali requisiti, sono da soddisfare sia se trattasi di uno Statuto già predisposto e depositato – allora sarà necessario procedere con la sua modifica e il successivo nuovo deposito – sia se Statuto del tutto nuovo, quindi ancora da redigere. In quest’ultimo caso sicuramente la procedura sarà decisamente più semplice.

Per facilitare la redazione ex novo o la modifica dello Statuto, abbiamo pensato che possa essere utile un elenco di tutte le diciture che è d'obbligo inserire per poter iscrivere la propria associazione al RUNTS.

Il primo requisito è quello della denominazione: l’acronimo APS, infatti, dovrà essere sempre presente accanto al nome dell’associazione. Così nello Statuto sarà importante scrivere “È costituita l’associazione denominata ‘tal dei tali’ APS”.

Vale ricordare che l’uso formale dell’acronimo APS sottostà all’iscrizione dell’Associazione al RUNTS. Ciò implica che la mancata iscrizione non consente l’uso dell’acronimo. Questo aspetto dovrebbe essere previsto anche all’interno dello Statuto.

Vi sono poi altre 3 diciture da inserire obbligatoriamente, che riguardano i riferimenti normativi, le finalità e lo scopo dell’associazione:

  1. L’associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell’articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117;
  2. L’associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
  3. L’associazione persegue le proprie finalità in particolare: - XXXXXXX.
    1. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: - XXXXXXX.

Per quanto riguarda il punto 3, è molto importante fare riferimento all’elenco delle attività presenti nell’articolo 5 del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117.

Un altro obbligo è quello relativo allo svolgimento delle attività in forma volontaria. La dicitura corretta da inserire è la seguente:

  • Tutte le attività sono svolte dall’associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Va inoltre inserita la dicitura che chiarisce l’assenza di scopo di lucro per le attività svolte dall’associazione, e la destinazione del patrimonio qualora si proceda allo scioglimento dell’associazione stessa. Le due diciture vanno di pari passo, per questo è bene inserire entrambi i seguenti paragrafi:

  • L’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
  • L’associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Specifici obblighi vi sono anche in capo all’approvazione del bilancio, che va consegnato entro il 30 giugno di ogni anno. La dicitura corretta è la seguente:

  • Entro il XX/XX di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il XX/XX per la definitiva approvazione.

Le voci dedicate al bilancio in realtà sono 3, in quanto a quella sulla pubblicazione si aggiungono altre due diciture che riguardano la documentazione delle attività diverse svolte nei documenti del bilancio d’esercizio e l’eventuale predisposizione del bilancio sociale contestualmente a quello d’esercizio:

  1. L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio;
  2. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il XX/XX per la definitiva approvazione.

Anche la modalità per associarsi necessita di una specifica di carattere obbligatorio. La dicitura corretta è la seguente:

  • Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno l’eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’associazione.

A questo si aggiunge anche la modalità di ammissione:

  • I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al XXXXXX.

Le voci da dedicare agli associati sono molteplici. Tra queste, a carattere obbligatorio, vi sono quelle relative ai loro diritti e doveri. Innanzitutto è necessario specificare in che maniera gli associati possono votare:

  • Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’associazione.

Poi è necessario specificare in che maniera gli associati possono accedere ai libri sociali:

  • Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al XXX e presso XXX entro XXX dalla richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: XXX.

Infine, la legge richiede l’obbligo di specificare non solo la modalità per associarsi ma anche le motivazioni che possono portare alla perdita della qualifica di socio. La dicitura obbligatoria da inserire è la seguente:

  • La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell’associazione.

Procediamo adesso con le elezioni degli organi che costituiscono il Consiglio Direttivo. La prima cosa che la legge richiede è lo specificare i criteri di scelta degli amministratori. Le diciture obbligatorie sono le seguenti:

  • La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati;
  • Il primo consiglio direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica XX anni e sono rielegibili.

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Molteplici, invece le diciture obbligatorie che riguardano l’assemblea:

  1. L'assemblea ordinaria: a)nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di dieniego di adesione e di esclusione dall’associazione ; f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  2. L’assemblea straordinaria: a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
  3. Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
  4. L’assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.
  5. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Qualche dicitura anche per il Presidente:

  • Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

E per l’organo di controllo:

  1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile.
  2. Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
  3. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Da non dimenticare anche le diciture obbligatorie qualora si decida per l’istituzione di un organo di revisione:

  1. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
  2. Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

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Indichiamo infine le diciture obbligatorie nel caso di liquidazione del patrimonio:

  1. L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
  2. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 secondo quanto previsto dall’art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Disposizioni transitorie:

  • Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione/migrazione dell’associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Ed eventuali norme di rinvio:

  • Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

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