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Social Bonus: credito d'imposta per erogazioni al Terzo Settore

Social Bonus: credito d

Il Ministero del Lavoro fa sapere che è stata attivata un’agevolazione a favore di coloro che supportano le attività del Terzo Settore attraverso erogazioni liberali ma a patto che gli Enti scelti siano attivi su specifici programmi di recupero degli immobili.



In effetti, la particolarità di tale programma riguarda proprio il fatto che gli Enti del Terzo Settore target delle erogazioni liberali devono essere impegnati nel recupero di immobili inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata.

Tale agevolazione si traduce in un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli Enti ed è stata salutata dai tecnici come un nuovo passo in avanti nell’ambito dell’attuazione di quanto già previsto nel Codice del Terzo Settore.

Tale agevolazione è stata definita Social Bonus e si rivolge ai seguenti soggetti:

  1. Persone fisiche;
  2. Enti che non svolgono attività commerciali;
  3. Le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato".

Ma a quanto ammonta il credito d’imposta? L'incentivo è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di enti del Terzo Settore da persone fisiche, mentre l'intensità scende al 50% per quelle effettuate da enti o società.

Sostanzialmente, una persona che decide di donare 100 euro a favore di un Ente, ne potrà recuperare ben 65 euro.

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La cosa a cui fare attenzione, tuttavia, è il tipo di Ente a cui si rivolge l’erogazione. Infatti il provvedimento del Ministero specifica che le erogazioni devono essere effettuate in favore degli enti del Terzo Settore che hanno presentato al Ministero del Lavoro un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, che potranno così essere utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Insomma, il target è molto specifico. In merito alla fruizione del bonus, invece, si è detto all’inizio che si tratta di credito d’imposta, l’ormai famoso tax credit anglosassone. Questo potrà essere fruito in tre quote annuali di pari importo. Il bonus è utilizzabile in compensazione con il modello di delega "F24" e non rileva ai fini della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Un altro aspetto da considerare, invece, è che non verrà applicato il limite annuale per l'utilizzo dei crediti d'imposta, pari a 250mila euro, e il limite generale annuale alle compensazioni.

Per quanto riguarda invece gli adempimenti a carico dei beneficiari, il Ministero chiarisce che chi beneficia di tale credito d’imposta ha l’obbligo di provvedere trimestralmente alle seguenti comunicazioni:

  1. L'ammontare delle somme ricevute nel periodi di riferimento precedenti la comunicazione;
  2. Rendere pubbliche le erogazioni ricevute;
  3. Dare comunicazione pubblica della destinazione e l'utilizzo delle erogazioni ricevute.

Sempre per quanto riguarda i beneficiari, chiariamo per un attimo quali sono gli Enti che rientrano nell’insieme del Terzo Settore:

  1. Le organizzazioni di volontariato;
  2. Le associazioni di promozione sociale;
  3. Gli enti filantropici;
  4. Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
  5. Le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

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