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Piano del consumatore: che cos'è e come funziona

Piano del consumatore: che cos

Il piano del consumatore è un piano di ristrutturazione previsto dalla legge N. 3 del 2012 attraverso il quale i consumatori che versano in difficoltà economiche, tecnicamente si parla di situazione di sovraindebitamento, possono rinegoziare i propri debiti.



Negli ultimi anni le difficoltà economiche dovute alla crisi hanno spinto molte famiglie ad indebitarsi. Molte di queste si trovano in una situazione molto complicata che rende difficile il pagamento di rate di mutui o di prestiti. Se anche tu ti trovi in queste condizioni, questo articolo ti potrà essere molto utile. Parleremo del piano del consumatore, una possibile soluzione ai problemi di natura economica a favore dei consumatori per capire cos'è, come funziona e come è possibile accedere.

A chi si rivolge?

Il piano è stato introdotto con la legge n.3 del 27 gennaio 2012 e consiste in un metodo attraverso il quale è possibile rinegoziare i tuoi debiti se versi in una situazione economica disagiata.

Si rivolge in particolare a tutti coloro che hanno contratto debiti per scopi diversi dall'attività professionale o commerciale, per questo si dice che è rivolto ai consumatori da cui prende anche il nome.

Requisiti?

Per accedere al piano, oltre alla qualifica di consumatore, sono necessari una serie di requisiti che devi soddisfare. Tra questi l'attestazione dello stato di sovraindebitamento, inteso come la situazione in cui il l'entità del debito deve essere alta al punto di non poter far fronte al risanamento.

Inoltre, non devi essere soggetto a procedure concorsuali non rientranti nella legge n.3 del 2012 e non devi aver presentato una documentazione errata o che comunque non permette di risalire alla propria situazione economica e patrimoniale.

Infine, non devi aver richiesto di beneficiare del piano del consumatore nei cinque anni precedenti alla domanda né deve essersi verificata alcuna risoluzione, revoca o cessazione degli effetti.

Come funziona?

La soddisfazione dei crediti ha contenuto aperto e può avvenire attraverso qualsiasi modalità, come previsto anche dall'articolo 8 della legge 3/2012.

Devi effettuare la proposta dove indicare le limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo o a metodi di pagamento elettronici nonché l'accesso a strumenti creditizi e finanziari.

Nel caso in cui i tuoi beni o il tuo reddito risultano essere non idonei per accedere al piano, potrai farlo sottoscrivere da terzi che possono assicurare la fattibilità.

Leggi anche >>> Sovraindebitamento, cos'è e a chi si rivolge

L’elenco dei creditori?

In aggiunta a quanto specificato nel paragrafo precedente, all'interno della proposta dovrai anche depositare l'elenco di tutti i creditori, le somme dovute, i tuoi beni nonché ulteriori atti richiesti. Tra questi ci sono le dichiarazioni di redditi dei tre anni precedenti, l'elenco delle spese correnti per il sostentamento dell'intero nucleo familiare insieme alla relativa composizione e il certificato dello stato di famiglia.

Infine, l'ultimo documento da presentare allegato alla proposta è la relazione dell'organismo di composizione della crisi, che dovrà indicare le cause dell'indebitamento e quindi le ragioni dell'incapacità di onorare il debito.

Come accedervi: la decisione del giudice

Una volta redatto il piano dovrai depositarlo alla Cancelleria del Tribunale della tua residenza, che provvederà a nominare il Giudice per fissare l'udienza di discussione. A quest'ultima potranno partecipare anche i creditori.

Il giudice quindi deciderà se è possibile effettuare la rinegoziazione e indicherà, tenendo conto delle tue possibilità economiche, la somma del nuovo debito.

Sarà dunque in questa fase che il giudice omologherà l'accordo e a questo punto i creditori non potranno più perseguire azioni esecutive o cautelari nei tuoi confronti né possono acquisire diritti di prelazione sul tuo patrimonio. L'omologazione dovrà necessariamente avvenire entro sei mesi dalla presentazione della richiesta.

Revoca, risoluzione o cessazione degli effetti?

Tutti gli effetti e i benefici dovranno necessariamente annullati nel caso di mancato pagamento.

In particolare, l'accordo viene revocato nei casi in cui non si effettuano pagamenti verso le amministrazioni e gli enti previdenziali entro 90 giorni dalla scadenza oppure se emergono elementi durante la procedura che accertino che il debitore abbia commesso atti in frode ai creditori. La revoca può essere anche richiesta dai creditori se il tuo passivo è aumentato o diminuito con dolo o colpa grave o se una parte dell'attivo risulta essere sottratta o dissimulata. La risoluzione invece può essere richiesta dai creditori nei casi in cui le garanzie promesse dal debitore non vengono mantenute o nel caso in cui l'accordo non può essere rispettato per cause non dipendenti dal debitore ma da terzi. La risoluzione infine può essere presentata entro 6 mesi o a un anno dall'ultimo adempimento.

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Durata del piano?

La durata del piano è uno degli ostacoli più importanti, in quanto la legge n.2/2012 non chiarisce nulla in merito e la durata pluriennale rischia da una parte di favorire il debitore ma dall'altra può rappresentare un notevole svantaggio per il creditore.

Per dirimere la questione e colmare il vuoto normativo è stato necessario l'intervento della Giurisprudenza di merito. In particolare, con la sentenza 1521 del 2013 della Corte di Cassazione, si è posto il tetto massimo di cinque anni per la durata del piano. Tale durata può risultare però insostenibile per il debitore, per questo motivo molteplici sono state le sentenze che hanno visto piani ultra quinquennali, che in certi casi sono arrivati addirittura ad una durata massima di 30 anni.

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