Entro il 30 giugno di ogni anno le ASD/SSD devono pubblicare online il rendiconto di tutti i contributi, sovvenzioni o altri vantaggi di natura economica dalle pubbliche amministrazioni o da altri enti pubblici, ricevuti nel corso dell’anno precedente, se la somma totale supera i 10.000 euro.
Dal 1 gennaio 2019 vige l’obbligo di pubblicità e trasparenza per tutti i soggetti, tra cui ASD/SSD, che ricevono finanziamenti dalla pubblica amministrazione: entro il 30 giugno di ogni anno dovranno pubblicare online il rendiconto di tutti i contributi, sovvenzioni o altri vantaggi di natura economica ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o da altri enti pubblici, ricevuti nel corso dell’anno precedente, se la somma totale supera i 10.000 euro.
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La Circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fornisce chiarimenti circa gli adempimenti di trasparenza e pubblicità introdotti dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124 (art. 1, commi 125-129) sui soggetti coinvolti dall’obbligo (CHI), sulla particolare natura dell’obbligo (COSA), sulle modalità di adempimento (COME), sulle tempistiche di adempimento (QUANDO), e infine sul “luogo” in cui esso si realizza (DOVE). In sintesi:
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Le sanzioni per coloro che violano l’obbligo di pubblicazione verranno irrogate a partire dal 1° gennaio 2020 è sono pari all’1% degli importi degli aiuti ricevuti, con un minimo di 2.000,00 euro. Nel caso in cui il trasgressore non proceda alla successiva pubblicazione delle informazioni e al pagamento della sanzione entro 90 giorni dalla contestazione, dovrà restituire interamente la somma (o l'aiuto) ricevuta.
Per quanto riguarda le SSD (Società Sportive Dilettantistiche), essendo costituiti sotto forma di società di capitali vanno considerati a tutti gli effetti come imprese pertanto, con riferimento agli obblighi in esame bisognerà seguire una disciplina diversa da quella delle ASD. La differenza principale consiste nella modalità di pubblicazione che per le società di capitali non va fatta attraverso il sito internet in quanto le informazioni vanno inserite in una apposita sezione della nota integrativa e quindi anche la scadenza dei termini per la pubblicazione viene adeguata alla scadenza dei termini per il deposito del bilancio.
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Luca Domenico Chiacchiari da circa 15 anni è titolare dell'omonimo studio professionale a Pescara in Via Falcone e Borsellino n. 26. Svolge consulenza contabile e tributaria per società, imprenditori e professionisti, consulenza civilistico-fiscale in favore di Enti NO profit, redazione di business plan e controllo dei conti nell'ambito di finanziamenti pubblici regionali e nazionali, revisore contabile nell'ambito dei progetti di Formazione Continua alle PMI, è Delegato del Tribunale per gestione Esecuzioni Immobiliari. Sportivo da sempre, da 15 anni assiste ASD, SSD e CIRCOLI ricreativi e culturali del centro Italia, anche in partenariato con importanti Enti ed organizzazioni nazionali come UISP, CSEN, FILJKAM e FISE.