Con il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, sono state introdotte alcune novità per quanto riguarda la transazione fiscale, il pagamento dilazionato dei debiti fiscali e tributari per i debitori-imprenditori commerciali in stato di crisi o concordato preventivo.
Negli anni le procedure concorsuali, e tutto ciò che riguarda il fallimento e l'insolvenza, hanno conosciuto diversi interventi legislativi volti ad aggiornare la materia che però è sempre rimasta legata alla normativa di base, cioè alla legge fallimentare costituita dal Regio decreto del 19 marzo 1942, n. 267. Per restituire coerenza all'intero corpus normativo e dando seguito anche alle sollecitazioni dell'Unione Europea, la riforma è stata attuata con la Legge 155/2017, approvata con decreto legislativo il 10 gennaio 2019 dal Consiglio dei Ministri introducendo così il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. La riforma ripropone, tra le altre cose, l'istituto della transazione fiscale e previdenziale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti: vediamo di che si tratta.
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La transazione fiscale e contributiva, rappresenta una procedura transattiva: il debitore, cioè, può proporre un pagamento parziale o dilazionato dei propri debiti tributari nella proposta di concordato preventivo o nelle trattative per la stipula di un accordo di ristrutturazione. La transazione fiscale può essere chiesta dal debitore-imprenditore commerciale (sia esso una persona fisica, una società o un diverso ente) quando, trovandosi in stato di crisi, intende far ricorso alla procedura di concordato preventivo o alla stipulazione di un accordo di ristrutturazione. Anche gli imprenditori agricoli, indipendentemente dalla loro dimensione, possono ricorrere allo strumento della transazione fiscale quando intendono stipulare un accordo di ristrutturazione, mentre sono esclusi dalla possibilità di accedere al concordato preventivo in quanto non assoggettabili al fallimento. La transazione fiscale rappresenta dunque un'importante possibilità per chiudere le pendenze con il Fisco e gli altri enti previdenziali.
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Le criticità riscontrate nel vecchio istituto della transazione fiscale riguardavano la frequente mancata omologazione di molti accordi, anche in presenza di proposte convenienti per l'Erario; l'Agenzia delle Entrate, infatti, spesso riteneva insufficiente come motivazione la convenienza della transazione proposta rispetto a possibili soluzioni alternative. Il legislatore, per porre rimedio a questa situazione, nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha previsto che il tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in caso di rigetto della proposta da parte dell'Agenzia delle Entrate quando:
Se l'Agenzia delle Entrate non aderisce entro 60 giorni alla transazione fiscale, l'accordo viene comunque omologato se ci sono le due condizioni sopra descritte.
Un'altra novità è prevista nell'art. 86 del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: stabilisce che il piano concordatario può prevedere una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando è prevista la moratoria, i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato. Dunque il creditore privilegiato vota per la parte del credito che, a causa della dilazione del credito, subisce una perdita.
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Dottore Commercialista dal 1996 iscritto all'albo di Chieti è anche Revisore ufficiale dei conti. Ha maturato competenze nel settore della consulenza aziendale e fiscale, nella gestione della crisi di impresa e dei privati, ricoprendo diversi incarichi di gestore della crisi presso la Camera di Commercio di Chieti. Esperta di materia bancaria, con particolare riferimento all'anatocismo e all'usura.