Il negoziatore della crisi d’impresa è una nuova figura di recente costituzione, sulla base di quanto stabilito dal D.L. 118. Nell’articolo di oggi ci soffermeremo sul compenso ad esso riconosciuto nel caso di incarico.
Sul tema ci sono giunte diverse domande, sia da parte degli imprenditori che da parte dei professionisti che evidentemente non hanno recuperato altrove le informazioni necessarie. Ricordiamo che la figura del negoziatore della crisi d'impresa è stata istituita dal Decreto Legislativo 118/2021
Premesso che per diventare un professionista accreditato all’elenco dei negoziatori presso la Camera di Commercio è necessario seguire un inter di presentazione della domanda abbastanza specifico, sia per il Commercialista, l’Avvocato, il Consulente del Lavoro oppure il Consulente non iscritto ad alcun albo.
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E premesso inoltre che ogni negoziatore non può ricevere, per legge, più di due incarichi contemporaneamente, va detto che anche il compenso è sottoposto a specifiche indicazioni di legge.
Una volta che egli sarà stato selezionato dall’apposita Commissione giudicante, la legge impone che il compenso sia parametrato percentualmente al valore dell’attivo dell’impresa in stato di crisi.
Lo schema a cui fare riferimento è il seguente:
In ogni caso bisogna ricordare che la legge stabilisce un compenso minimo ma anche un compenso massimo. Come minimo, al negoziatore della crisi viene riconosciuto un compenso pari a euro 4.000, mentre il massimale è di euro 400.000.
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Dal momento che lo svolgimento del lavoro potrebbe comportare situazioni non preventivabili, la legge consente comunque di poter riparametrare il compenso sulla base di alcuni indicatori che andremo ad elencare di seguito:
In alcuni casi può accadere che nonostante sia stato nominato l’esperto come da procedura di legge, la negoziazione possa non procedere, vuoi per la mancata presenza dell’imprenditore o per qualsiasi motivo che comporti l’archiviazione d’ufficio della procedura. In questo caso viene riconosciuto un compenso di base pari a 500 euro.
Stabilito che il compenso varia in funzione dell’attivo, non resta che capire la modalità con cui viene conteggiato tale valore. Anche su questo la norma non lascia dubbi e stabilisce che l’attivo sarà calcolato in base agli ultimi 3 bilanci oppure in assenza di questi in base alle ultime 3 dichiarazioni dei redditi. Se l’azienda in questione dovesse essere operativa da meno di 3 anni si procederà ad una media tra i bilanci e le dichiarazioni dei redditi.
Benchè esclusi dalla voce compensi, al professionista incaricato come negoziatore viene riconosciuto anche il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico. Non sono previsti rimborsi qualora tra tali spese vi siano a voce quelle per altri collaboratori esterni.
Se dopo aver ricevuto l’incarico sono trascorsi almeno 60 giorni, sulla base degli effettivi risultati conseguiti, può essere richiesto un acconto rispetto al compenso totale ma che non può eccedere il 33% di quanto spettante.
Come viene pagato il negoziatore della crisi d’impresa? Il suo compenso è corrisposto dall’imprenditore per il tramite della Commissione nominante. Tali importi, per l’impresa, solo prededucibili.
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