Il biotestamento: cosa prevede la legge?
05 settembre 2018
in LEGALE
La legge sul biotestamento consente di esprimere la propria volontà circa la possibilità di ricevere un trattamento sanitario (consenso libero e informato) oppure di redigere le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) in previsione di un'eventuale e futura incapacità di comunicare.
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Il biotestamento, o testamento biologico, regola e disciplina le libere manifestazioni di volontà espresse dal paziente o da una persona riguardo le proprie decisioni in materia di informazione sul proprio stato di salute, sugli accertamenti diagnostici e sui trattamenti sanitari. È bene chiarire che le disposizioni in materia, regolate dalla legge n. 219 del 22 dicembre 2017, non contemplano nessuna forma di suicidio assistito né di eutanasia. Vediamo meglio nel dettaglio cos'è il consenso libero e informato e che cosa sono le DAT, le Disposizioni Anticipate di Trattamento.
Il consenso libero e informato
Il consenso libero e informato è una manifestazione di volontà con la quale ogni persona capace di agire fa valere il diritto a che un trattamento sanitario possa essere cominciato e o continuato solo con il proprio consenso, espresso o rifiutato, eventualmente anche tramite un familiare o una persona di fiducia appositamente incaricata dal paziente.
La persona ha il diritto di essere informata dal medico in maniera chiara e completa circa le proprie condizioni di salute, le diagnosi, i rischi e benefici di eventuali trattamenti sanitari o accertamenti diagnostici; il paziente può, quindi, esprimere la propria volontà di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico.
Il consenso informato può essere espresso in forma scritta, attraverso videoregistrazioni o altre forme di comunicazione e la manifestazione di volontà espressa dal paziente viene inserita all'interno della cartella clinica.
Le DAT, Disposizioni Anticipate di Trattamento
La legge prevede che chiunque possa esprimere anticipatamente le proprie volontà circa l'assistenza sanitaria a cui acconsentire oppure no, in previsione di una possibile sopraggiunta incapacità di comunicare.
Tramite le DAT si può anche indicare una persona di fiducia, il fiduciario, che rappresenti le volontà del dichiarante nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Le DAT, così come il consenso informato, possono essere scritte a mano, al computer o in caso di disabilità posso essere videoregistrate e devono essere redatte di fronte ad un notaio, un pubblico ufficiale o un medico del Servizio Sanitario Nazionale. Sono modificabili o revocabili in qualsiasi momento e sono esenti da qualsiasi tipo di imposta, tributo o tassa e dall'obbligo di registrazione.
Il medico è tenuto a rispettare le disposizioni contenute nelle DAT; tuttavia può disattenderle se, negli anni successivi alla redazione delle DAT, siano state nel frattempo scoperte nuove terapie che possano consentire possibilità di guarigione per il paziente. In caso di conflitto tra il medico e il fiduciario, ogni decisione è rimessa al giudice tutelare.
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