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Fattura elettronica, la copia di cortesia

Fattura elettronica, la copia di cortesia

Con oltre 30 milioni di documenti inviati nelle prime 2 settimane del 2019, la fattura elettronica è entrata a pieno regime. Permangono tuttavia, come era lecito aspettarsi, alcune difficoltà e dubbi: tra questi, quelli riguardanti la c.d. "copia di cortesia". Ecco i chiarimenti delle Entrate.



Dal 1 gennaio 2019 la fattura elettronica è realtà: obbligatoria per tutti i soggetti IVA, i professionisti e le imprese, facoltativa per i regimi forfettari, i regimi di vantaggio e i regimi speciali degli agricoltori, questo periodo di passaggio e di transizione sta generando qualche difficoltà e molte incertezze. Tra le varie questioni c'è quella della cosiddetta "copia di cortesia" della fattura elettronica: vediamo che cos'è.

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Copia di cortesia, che cos'è?

Può accadere che i soggetti obbligati ad emettere la fattura elettronica, nell'attesa di aggiornare digitalmente la propria fatturazione o per altri motivi, rilascino una copia di cortesia cartacea. Di che cosa si tratta? È lecito rilasciarla? È valida ai fini fiscali? L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la copia cartacea di cortesia (anche in versione Pdf) ha valenza ai fini fiscali solo per il consumatore finale (quando l'operazione si collochi nell'ambito del B2C), purché sia dimostrabile il suo contenuto corretto, ovvero la documentazione relativa al pagamento avvenuto.
Per l'erogatore di servizi o l'esercente, permane l'obbligo ad emettere la fattura nel formato legale Xml, che risulta essere l'unico documento rilevante ai fini civili e fiscali.

Discordanza tra fattura elettronica e copia di cortesia, perchè?

In caso di controlli, qualora ci sia discordanza nei contenuti tra la fattura elettronica e la copia di cortesia, saranno ritenuti validi, anche ai fini tributari, solo i dati della fattura digitale. Dunque la copia di cortesia, in possesso del consumatore finale e che presenti dati divergenti rispetto alla fattura elettronica, ha valenza anche ai fini delle detrazioni solo se il contribuente riesce a dimostrare, ad esempio esibendo la documentazione sul pagamento eseguito, che il contenuto corretto è quello della copia cartacea in suo possesso

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