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Fallimento della persona fisica: i beni non pignorabili

Fallimento della persona fisica: i beni non pignorabili

Le limitazioni del legislatore, in materia di espropriazioni forzate, circa i beni di prima necessità: si considerano non pignorabili i mobili di stretta necessità, le scorte necessarie per mantenere la famiglia, alcuni documenti, gli animali domestici o impiegati per fini terapeutici.



Il fallimento, si sa, è una procedura che viene avviata nel momento in cui un imprenditore non riesce a far fronte ai propri debiti. Nei casi di fallimento di una società di persone, ma anche di una ditta individuale, i soci rispondono non solo nei limiti della quota conferita, ma anche con tutto il patrimonio personale. Quindi se necessario, i beni dell'imprenditore o dei soci possono essere pignorati e messi all'asta per poter essere trasformati in liquidità che andrà poi utilizzata per pagare i creditori.

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Quali sono i beni non pignorabili?

Il momento del pignoramento di beni presso una persona fisica rappresenta sempre un passaggio molto delicato. L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi che gli appartengono. Tuttavia, ci sono alcuni beni che il nostro ordinamento ritiene assolutamente intoccabili e quindi non pignorabili e sono:

  • le derrate e i combustibili per mantenere la famiglia per un mese; i mobili di stretta necessità come il letto, il tavolo da pranzo, il frigorifero o la lavatrice, fatta eccezione per i mobili di valore antiquario; i vestiti e la biancheria; l'anello nuziale. Tra i beni impignorabili non rientra il televisore.
  • gli oggetti che il debitore deve conservare per adempiere ad un pubblico servizio, come ad esempio le armi di ordinanza;
  • le decorazioni al valore, gli scritti e i documenti di famiglia, purché non facciano parte di collezioni;
  • cose sacre o destinate al culto;
  • gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi che gli appartengono, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
  • gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

La norma in oggetto individua quindi i beni che per il nostro ordinamento sono assolutamente non pignorabili al fine di tutelare i beni che hanno per il debitore un certo valore affettivo, quelli che garantiscono il sostentamento del debitore e delle persone della sua famiglia o, ancora, quelli che gli danno la possibilità di continuare a svolgere la propria attività lavorativa.

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Quali sono i beni pignorabili?

Quali sono invece i beni che un ufficiale giudiziario può pignorare? Di norma vengono scelti degli oggetti che possono essere definiti di "immediato realizzo", cioè facilmente venduti all'asta per ottenere un guadagno semplice e veloce. I beni mobiliari che possono essere sottratti dall'ufficiale giudiziario sono:

  • gioielli;
  • denaro contante;
  • televisioni;
  • computer;
  • tappeti, quadri e oggetti d'arte di valore;
  • smartphone e tablet.

Per quanto riguarda i beni come i gioielli e il denaro, possono essere pignorati solamente quelli che si trovano disponibili in casa: se sono custoditi all'interno di una cassaforte o di un baule chiuso a chiave, per poter aggredire questi beni è necessario ottenere prima l'autorizzazione da parte del tribunale.

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L'autore
  • PietroZincani.jpg
    Commercialista  Reply

    Laureato in Economia e Commercio, indirizzo Commercio Internazionale. Dottore Commercialista e Revisore Legale. Si occupa di consulenza societaria, fiscale e contabile di ogni genere di realtà aziendale. Si interessa di revisione contabile, ricoprendo incarichi di Sindaco e Revisore Legale all'interno di società di medie e grandi dimensioni. Specializzato in fiscalità internazionale, assiste ogni tipologia di impresa nel processo di internazionalizzazione. Esperto nella gestione delle crisi d'impresa, risanamento aziendale e  procedure concorsuali.

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