Vengono definiti fabbricati "collabenti" e sono quegli immobili che versano in condizioni di elevato degrado: in questi casi non è dovuta nessuna imposta poiché, dato che il valore è zero, è impossibile definire una base imponibile.
Tutte le unità immobiliari e i fabbricati fatiscenti sono esentati dal pagamento delle tasse locali: dunque niente ICI, IMU e TASI, né sui fabbricati, né sulle aree edificabili sottostanti. Quando versano in queste condizioni, i fabbricati sono detti "collabenti"; vediamo qual è la disciplina che li regola.
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Per avere una definizione precisa di fabbricato fatiscente, o più propriamente detto "collabente", ci viene in aiuto il Decreto Ministeriale 28/1998 che all'art. 6 definisce queste costruzioni come "non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas". Per gli immobili collabenti è possibile procedere al loro accatastamento, che comporterà l'iscrizione nel gruppo catastale F, in cui trovano collocazione gli immobili privi di rendita. In particolare, la categoria in cui si collocano gli immobili collabenti è la F/2.
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L'iscrizione di un immobile nella categoria catastale F/2 tra i fabbricati collabenti ha delle importanti ripercussioni anche da un punto di vista fiscale; infatti, in tal caso, ai fini delle imposte locali, l'immobile non è più considerato tale ma viene equiparato ad un'area edificabile. Il mancato pagamento delle imposte non è dovuto alla mancanza del presupposto impositivo; ciò che non può essere determinata è la base imponibile, dato che il valore economico di questi manufatti equivale a zero. Oltre a non essere tassabile come fabbricato in quanto privo di rendita, un fabbricato collabente non è tassabile neppure come area edificabile, sino a quando l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile, che diventerebbe tassabile come tale, fino al subentro della tassazione del fabbricato ricostruito.
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