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Dichiarazione di fallimento e cancellazione dal Registro delle Imprese

Dichiarazione di fallimento e cancellazione dal Registro delle Imprese

La dichiarazione di fallimento nei confronti di una società o di un imprenditore commerciale può avvenire anche se è stata effettuata la cancellazione dal Registro delle Imprese; la richiesta di fallimento deve essere presentata entro un anno dalla cancellazione, pena l'improcedibilità.



La dichiarazione di fallimento nei confronti di una società o di un imprenditore commerciale può avvenire anche se è stata effettuata la cancellazione dal Registro delle Imprese; la Legge Fallimentare disciplina ovviamente questa opportunità, vediamo come.

Quali sono i tempi per il fallimento della società commerciale?

Le società commerciali che hanno cessato l’esercizio dell’impresa possono essere dichiarate fallite entro il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata prima della cancellazione o entro l’anno successivo (art. 10 c.1 L.Fall.). Il fallimento dichiarato oltre l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese deve essere revocato.
La richiesta tardiva di fallimento, dopo cioè il decorso del termine di legge, determina l’improcedibilità della richiesta di fallimento.

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Quali sono i tempi per il fallimento dell'imprenditore commerciale?

L’imprenditore commerciale che ha cessato per qualunque causa l’esercizio dell’impresa può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo (art. 10 c.1 L.Fall.). Se non è iscritto al registro delle imprese, può essere dichiarato fallito sempre entro un anno, decorrente però dal momento in cui la cessazione è portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei oppure dal momento in cui essi ne abbiano avuto comunque conoscenza (Cass. 13 luglio 2011 n. 15428).
Il presupposto della cessazione dell’attività d’impresa è che nel periodo di riferimento non siano state compiute operazioni economiche o commerciali identiche a quelle normalmente poste in essere nell’esercizio dell’impresa stessa.

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